La normativa vigente richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Evidenziamo che la mancata pubblicazione dei contributi ricevuti comporta:
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:
Sono esclusi i liberi professionisti.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa. Per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata, secondo la relazione di accompagnamento della norma sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa. Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non è però certo che, per queste società, l’esposizione in nota integrativa degli aiuti e contributi ricevuti esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito aziendale. Si consiglia, pertanto, di procedere ugualmente alla pubblicazione degli aiuti ricevuti sul proprio sito.
Devono essere pubblicati tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” – qui il link – di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.