La “Legge Finanziaria 2023”, attualmente in discussione, introduce una disciplina tributaria unitaria relativamente alle cosiddette “cripto-attività” in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa, “la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia“.
Con l’introduzione della nuova lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67 Tuir è ora previsto che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:
Non è invece tassata la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Ad esempio:
In merito alle modalità di determinazione di tali redditi, con le modifiche apportate all’art. 68 Tuir, è previsto che le plusvalenze sono determinate dalla differenza tra:
Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.
Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 5 del DLgs 461/97 è estesa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% anche ai redditi di cui alla citata lett. c-sexies).
È comunque prevista la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l’applicazione del regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, DLgs 461/97.
Tale opzione può essere esercitata relativamente ai rapporti intrattenuti con:
Come noto, ai sensi dell’art. 4, DL n. 167/90, i soggetti residenti in Italia:
che detengono all’estero investimenti / attività di natura finanziaria devono assolvere l’obbligo di “monitoraggio fiscale” compilando il quadro RW del mod. REDDITI.
Ora detto obbligo interessa anche i detentori delle cripto-attività. Sul punto la Relazione illustrativa evidenzia che gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che siano detenute all’estero o in Italia.
Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i predetti soggetti che, pur non essendo possessori degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 20, D.Lgs. n. 231/2007
È inoltre esteso ai prestatori di servizi di portafoglio digitale individuati dalla lett. i-bis) del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono nei trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni effettuate in cripto-attività ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, di importo superiore a € 5.000.
VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ
Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 110, TUIR, non concorrono alla determinazione del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione a Conto economico. La non rilevanza opera anche ai fini IRAP.
La disposizione in esame è finalizzata ad evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio (sono escluse le valutazioni dei crediti / debiti da regolare in cripto-attività).
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CRIPTO-ATTIVITÀ
Per i soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il 30.6.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’art. 68, TUIR.