

Prima di individuare nel dettaglio gli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% va evidenziato che l’art. 119, DL n. 34/2020 prevede espressamente che la stessa è applicabile soltanto per gli interventi richiamati dalla norma in esame, che di seguito illustreremo, effettuati dai seguenti soggetti:
(Il comma 10 dell’art. 119 in esame specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico siano effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale)
Da quanto sopra deriva pertanto che la detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.
Inoltre, con riferimento agli immobili di persone fisiche “privati”, risulta che la detrazione del 110% è fruibile anche per l’unità immobiliare concessa in locazione/a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile se l’immobile locato/a disposizione è costituito da un edificio unifamiliare.
Resta fermo che le detrazioni ordinariamente previste per gli interventi richiamati dall’art. 119 in esame rimangono applicabili nel rispetto delle condizioni/limiti e con le percentuali di detrazione stabiliti dalle norme di riferimento “ante” DL n. 34/2020.
La nuova detrazione è fruibile:
In caso di interventi su edifici unifamiliari, la detrazione è applicabile soltanto se l’immobile rappresenta l’abitazione principale.
L’ultima notizia è che tra gli emendamenti posti al Decreto Rilancio, uno vorrebbe l’estensione del Superbonus 110% anche a tutte le seconde case, unifamiliari comprese. Sarà solo una delle tante richieste di modifica che si attendono per il “decretone” lungo il suo iter prima alla Camera, e poi al Senato)
Contestualmente è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante (vedi di seguito).
I commi da 1 a 3 del citato art. 119 stabiliscono che le detrazioni previste dall’art. 14, DL n. 63/2013, che a seconda della tipologia dell’intervento sono pari al 50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85%, si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
♦ Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.2017.
♦ Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo della spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
♦ Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione nella maggior misura del 110%, gli interventi sopra elencati:
Ecco, di seguito, alcuni esempi di interventi agevolati:
| isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda | 110%
spesa max € 60.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio |
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110% spesa max € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio |
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interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
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interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
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110%
spesa max € 30.000 |
| Altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. | 110%
spesa max ordinariamente prevista per l’intervento |
| (*) é necessario che siano rispettati i requisiti minimi “tecnici” e che dall’intervento si consegua il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. | |

La detrazione del 110% è riconosciuta, oltre che per gli interventi espressamente individuati dai sopra commentati commi da 1 a 4, anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente.
In particolare:
CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO
I commi da 5 a 7 riconoscono la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR nella misura del 110%, sempre per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), DPR n. 412/93. Per i predetti interventi è previsto un ammontare massimo di spesa pari a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
In caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e) ed f), DPR n. 380/2001 (ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica), il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Tale detrazione è fruibile soltanto nel caso in cui l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico con detrazione del 110% sopra riportati.
La detrazione nella misura del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Va infine evidenziato che in tali casi la detrazione del 110%:
L’art. 121, DL n. 34/2020 in esame amplia, apportando alcune modifiche, le fattispecie al ricorrere delle quali il soggetto interessato può scegliere la trasformazione della detrazione in credito d’imposta ovvero il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.
In particolare, in deroga a quanto ordinariamente previsto, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare, alternativamente, per la trasformazione in credito d’imposta, con eventuale successiva cessione, ovvero il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
COME FUNZIONA LO “SCONTO IN FATTURA”
Come sopra accennato la disposizione in esame apporta anche alcune modifiche alla disciplina relativa a tali possibilità. In particolare si evidenzia che, in caso di:
Inoltre, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione/cessione e dal c.d. “sconto in fattura”:
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato/credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni in esame.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.
Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative di quanto sopra esposto.
VISTO DI CONFORMITÀ / ASSEVERAZIONE PER CESSIONE / SCONTO DETRAZIONE 110%
Il comma 11 del citato art. 119 prevede particolari ed ulteriori adempimenti in caso di opzione per la cessione/sconto in fattura a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%.
– Visto di conformità –
Innanzitutto è previsto che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/97 da un dottore commercialista/esperto contabile, consulente del lavoro, perito/esperto tributario iscritto al 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
– Attestazione / Asseverazione –
È inoltre stabilito che, ai fini dell’opzione per la cessione/sconto in fattura:
Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
È altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Fermo restando che la non veridicità delle attestazioni/asseverazioni comporta:
in caso di rilascio di attestazioni / asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione/asseverazione infedele resa.
– Stipula polizza assicurativa –
I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni e, comunque, non inferiore a euro 500.000.
Le spese sostenute per l’ottenimento delle attestazioni/asseverazioni nonché del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all’art. 119 in esame.