L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha recentemente reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.
In particolare la domanda va trasmessa alla stessa Agenzia entro il 30.4.2023, utilizzando alternativamente la modalità on-line:
La comunicazione al contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell’esito della domanda e dell’ammontare di quanto dovuto al fine della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rateazione scelto sono inviati al contribuente entro il 30.6.2023.
Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione, come evidenziato nel Comunicato stampa 20.1.2023, ha reso disponibile sul proprio sito Internet il servizio on-line utilizzabile per la presentazione della domanda di adesione, fornendo altresì alcuni chiarimenti in merito.
La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:
Merita evidenziare che la “rottamazione-quater” risulta meno onerosa rispetto alla “rottamazione-ter”, posto che ora non sono dovuti tutti gli interessi (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora) e gli aggi.
Per la determinazione di quanto dovuto sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito internet, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel predetto periodo, compresi quelli:
Possono inoltre essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione (decadenza a causa di mancato / insufficiente / tardivo versamento di una delle rate previste nel piano di pagamento), i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle seguenti precedenti definizioni agevolate:
La “rottamazione-quater” è inoltre consentita:
La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della Riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata).
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/
utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line:
È possibile indicare anche un singolo carico contenuto nell’avviso / cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quater” con riferimento a tutto l’avviso / cartella.
Alla domanda devono essere allegati:
L’assenza della suddetta documentazione non consente la trattazione della pratica.
Dopo la presentazione della domanda il contribuente, a seconda della modalità di invio utilizzata (area riservata / area pubblica), riceve dall’Agenzia delle Entrate – riscossione le seguenti comunicazioni.
Modalità presentazione domanda: Area riservata
Comunicazioni al contribuente dell’Agenzia Entrate-riscossione: Il contribuente riceve una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).
Il contribuente riceve inoltre:
Modalità presentazione domanda: Area Pubblica
Comunicazioni al contribuente dell’Agenzia Entrate-riscossione: Il contribuente riceve una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).
Il contribuente riceve inoltre:
L’Agenzia delle Entrate – riscossione, entro il 30.6.2023, comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione:
Come sopra accennato l’Agente della riscossione comunica entro il 30.6.2023 al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
L’omesso / insufficiente / tardivo versamento (unica soluzione / una rata) determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
In tal caso, rispetto alla “rottamazione-ter”, come recentemente evidenziato dall’Agenzia nel consueto incontro di inizio anno, la nuova disciplina non preclude la rateizzazione del debito residuo e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili (se l’importo è superiore a € 120.000 va documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà) / 120 rate mensili (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica).
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità alternative:
A seguito della presentazione della domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto: