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8 Marzo 2023

Pronta la domanda per la “rottamazione – quater” delle cartelle.

Rottamazione ruoli e cartelle esattoriali: i passi da compiere per inviare la domanda on line dal sito della Riscossione entro il 30 aprile 2023.


L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha recentemente reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.
In particolare la domanda va trasmessa alla stessa Agenzia entro il 30.4.2023, utilizzando alternativamente la modalità on-line:

  • in area riservata;
  • in area pubblica.

La comunicazione al contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dell’esito della domanda e dell’ammontare di quanto dovuto al fine della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rateazione scelto sono inviati al contribuente entro il 30.6.2023.
Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione, come evidenziato nel Comunicato stampa 20.1.2023, ha reso disponibile sul proprio sito Internet il servizio on-line utilizzabile per la presentazione della domanda di adesione, fornendo altresì alcuni chiarimenti in merito.

 

DEBITI OGGETTO DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”

La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Merita evidenziare che la “rottamazione-quater” risulta meno onerosa rispetto alla “rottamazione-ter”, posto che ora non sono dovuti tutti gli interessi (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora) e gli aggi.

Per la determinazione di quanto dovuto sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito internet, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel predetto periodo, compresi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
  • già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

Possono inoltre essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione (decadenza a causa di mancato / insufficiente / tardivo versamento di una delle rate previste nel piano di pagamento), i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle seguenti precedenti definizioni agevolate:

  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione”);
  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis”);
  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter”);
  • definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio”);
    riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”).

La “rottamazione-quater” è inoltre consentita:

  • limitatamente agli interessi (comprese le c.d. “maggiorazioni”) e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a:
    • violazioni tributarie;
    • violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;
  • per i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

 

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna.

 

DOMANDA DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della Riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata).
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all’indirizzo
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/
utilizzando una delle seguenti modalità alternative on-line:

  • nell’area riservata, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In tal caso va compilato il form e indicate le cartelle / avvisi che il contribuente intende definire;
  • nell’area pubblica, compilando il form ed allegando il documento di riconoscimento.

È possibile indicare anche un singolo carico contenuto nell’avviso / cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quater” con riferimento a tutto l’avviso / cartella.

 

 

 

Alla domanda devono essere allegati:

  • per le persone fisiche:
    • un documento di riconoscimento;
    • la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
  • per gli altri soggetti (ad esempio, società, organizzazioni, enti):
    • un documento di riconoscimento (per le società di capitali / di persone, relativo al legale rappresentante);
    • la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà”;
    • eventuale documentazione di supporto, desumibile dalla Tabella presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – riscossione (ad esempio, per le associazioni non riconosciute, tra cui rientrano le associazioni sportive, copia dell’atto costitutivo / statuto).

L’assenza della suddetta documentazione non consente la trattazione della pratica.

Dopo la presentazione della domanda il contribuente, a seconda della modalità di invio utilizzata (area riservata / area pubblica), riceve dall’Agenzia delle Entrate – riscossione le seguenti comunicazioni.

 

Modalità presentazione domanda: Area riservata
Comunicazioni al contribuente dell’Agenzia Entrate-riscossione:  Il contribuente riceve una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).
Il contribuente riceve inoltre:

  • una prima mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro 72 ore. (ATTENZIONE: la mancata convalida entro tale termine determina l’annullamento automatico della domanda).

 

Modalità presentazione domanda: Area Pubblica
Comunicazioni al contribuente dell’Agenzia Entrate-riscossione:  Il contribuente riceve una mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).
Il contribuente riceve inoltre:

  • una prima mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro 72 ore. (ATTENZIONE: la mancata convalida entro tale termine determina l’annullamento automatico della domanda)
  • una seconda mail, successivamente alla convalida, di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • una terza mail, se la documentazione allegata è corretta, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).

 

L’Agenzia delle Entrate – riscossione, entro il 30.6.2023, comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione:

  • in caso di accoglimento contiene l’indicazione:
    • di quanto dovuto per la definizione;
    • della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda;
    • delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.
    • (Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati;)
  • in caso di diniego, riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

 

 

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Come sopra accennato l’Agente della riscossione comunica entro il 30.6.2023 al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31.7.2023;
  • in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo. In tal caso:
    • la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti (16) rate, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

L’omesso / insufficiente / tardivo versamento (unica soluzione / una rata) determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

In tal caso, rispetto alla “rottamazione-ter”, come recentemente evidenziato dall’Agenzia nel consueto incontro di inizio anno, la nuova disciplina non preclude la rateizzazione del debito residuo e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili (se l’importo è superiore a € 120.000 va documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà) / 120 rate mensili (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica).

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso lo sportello dell’Agente della riscossione.

 

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi:
    • i termini di prescrizione / decadenza;
    • fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
  • l’Agente della riscossione non può:
    • avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

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