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Il ravvedimento speciale per violazioni “formali”.

La Legge di Bilancio 2023 prevede la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022. Ecco le indicazioni per sanare gli errori.


Tra le misure agevolative della c.d. “tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023, è stato previsto il c.d. “ravvedimento speciale”, procedura che può essere utilizzata per il ravvedimento delle cosiddette “violazioni prodromiche”.

La norma riconosce la possibilità di regolarizzare gli errori, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definiti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della norma).

In particolare, l’articolo 1, commi da 166 a 173, della L. n. 197/2022 stabilisce che la procedura di regolarizzazione avviene con la rimozione delle irregolarità od omissioni (se non già avvenute) e con il versamento, per ciascuna annualità interessata da violazioni, della somma di 200 euro da corrispondere in 2 rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

È necessario precisare che tale procedura di regolarizzazione, definita con il versamento della somma di 200 euro, presenta maggiori vantaggi rispetto alla possibilità di regolarizzare le violazioni tramite ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), soprattutto quando per ciascuna annualità interessata vi siano più violazioni da sanare.

Tra le violazioni definibili, sono presenti anche numerose potenziali irregolarità inerenti il cosiddetto “fisco elettronico” quali, ad esempio:

  • invio ritardato (oltre il termine di 12gg) delle fatture elettroniche;
  • invio ritardato (oltre il termine di 12gg) corrispettivi telematici;
  • presentazione ritardata/errata delle LIPE (Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA);
  • presentazione ritardata/errata delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (“esterometro/autofattura”);
  • presentazione omessa, irregolare o incompleta degli elenchi Intrastat.

Risultano inoltre definibili ulteriori irregolarità, tra le quali, a titolo esemplificativo:

  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza (sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento);
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta);
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA (quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo);
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA (quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito);
  • la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile (in assenza di frode).

 

Sostanzialmente quindi, con il versamento di una somma “forfettaria” pari a euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, è quindi possibile regolarizzare cumulativamente e definitivamente le infrazioni che non rilevano sulla base imponibile, ed opporre l’adesione a tale procedura in caso di successivo accertamento con irrogazioni delle sanzioni piene.

 

COME PROCEDERE

Il versamento dell’importo dovrà avvenire tramite modello F24 con codice tributo:

  • TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

In sede di compilazione del modello il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta nell’anno solare a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

 

Stante la semplicità di adesione alla procedura e la sostanziale “economicità” della agevolazione in argomento, riteniamo opportuno invitarvi attentamente ad aderire a tale forma di “condono” per irregolarità formali, ciò soprattutto in relazione alle potenziali problematiche che potrebbero essersi manifestate nel corso degli ultimi periodi d’imposta con particolare riferimento al rispetto delle scadenze “telematiche”.

 

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