Tra le misure agevolative della c.d. “tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023, è stato previsto il c.d. “ravvedimento speciale”, procedura che può essere utilizzata per il ravvedimento delle cosiddette “violazioni prodromiche”.
La norma riconosce la possibilità di regolarizzare gli errori, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definiti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della norma).
In particolare, l’articolo 1, commi da 166 a 173, della L. n. 197/2022 stabilisce che la procedura di regolarizzazione avviene con la rimozione delle irregolarità od omissioni (se non già avvenute) e con il versamento, per ciascuna annualità interessata da violazioni, della somma di 200 euro da corrispondere in 2 rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
È necessario precisare che tale procedura di regolarizzazione, definita con il versamento della somma di 200 euro, presenta maggiori vantaggi rispetto alla possibilità di regolarizzare le violazioni tramite ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), soprattutto quando per ciascuna annualità interessata vi siano più violazioni da sanare.
Tra le violazioni definibili, sono presenti anche numerose potenziali irregolarità inerenti il cosiddetto “fisco elettronico” quali, ad esempio:
Risultano inoltre definibili ulteriori irregolarità, tra le quali, a titolo esemplificativo:
Sostanzialmente quindi, con il versamento di una somma “forfettaria” pari a euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, è quindi possibile regolarizzare cumulativamente e definitivamente le infrazioni che non rilevano sulla base imponibile, ed opporre l’adesione a tale procedura in caso di successivo accertamento con irrogazioni delle sanzioni piene.
Il versamento dell’importo dovrà avvenire tramite modello F24 con codice tributo:
In sede di compilazione del modello il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta nell’anno solare a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
Stante la semplicità di adesione alla procedura e la sostanziale “economicità” della agevolazione in argomento, riteniamo opportuno invitarvi attentamente ad aderire a tale forma di “condono” per irregolarità formali, ciò soprattutto in relazione alle potenziali problematiche che potrebbero essersi manifestate nel corso degli ultimi periodi d’imposta con particolare riferimento al rispetto delle scadenze “telematiche”.