

Con la pubblicazione sulla G.U. sono ufficiali le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Ristori-quater”.
Con riferimento alle novità riguardanti i versamenti merita evidenziare in particolare:
Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti Imprese/lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale/sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione/Provincia autonoma), con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019.
La sospensione interessa i versamenti dei termini scadenti nel mese di dicembre relativi a:
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”, l’art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto il differimento all’1.6.2020 dei termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.
A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell’art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale di tali rate sia effettuato entro il 10.12.2020.
Ora l’art. 4 del Decreto in esame proroga tale ultimo termine all’1.3.2021. Di fatto, entro tale data può essere effettuato il versamento di tutte le rate dei predetti istituti agevolativi in scadenza nel 2020.

La lotteria degli scontrini parte ufficialmente dal 1° gennaio 2021.
E’ stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e ora, dopo innumerevoli proroghe e modifiche, l’avvio è in programma dal 1° gennaio 2021.
Non mancano però le novità: la Manovra in questi giorni all’esame della Camera cancella i premi per i pagamenti con denaro contante. Resterà solo la sezione Cashless, con il fine di incentivare l’uso di carte e bancomat.
Ogni settimana ci saranno 15 estrazioni, con premi da 25.000 euro per il consumatore e di 5.000 euro per i negozianti.
Sono invece 10 le estrazioni mensili, con premi da 100.000 euro e 20.000 euro per i negozianti. A questi si aggiunge il maxi-premio di fine anno, pari a 5 milioni di euro per il consumatore ed 1 milione per il negoziante.
Il primo passo utile per partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini è di dotarsi del codice lotteria, da richiedere a partire dal 1° dicembre 2020 sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
La lotteria degli scontrini sarà a partecipazione facoltativa: solo chi comunicherà il codice al commerciante concorrerà alle estrazioni.
Potranno partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Il consumatore, al momento dell’emissione dello scontrino dovrà fornire al rivenditore del bene o al professionista il proprio codice lotteria per poter partecipare all’estrazione dei premi mensili ed annuali previsti.
Il Decreto Fiscale 2020, aveva inizialmente introdotto una sanzione per evitare il boicottaggio della lotteria degli scontrini.
Nella prima versione del provvedimento era prevista una sanzione dai 100 ai 500 euro per i commercianti che avessero rifiutato di comunicare i dati del cliente all’Agenzia delle Entrate.
Nella legge di conversione, la sanzione è stata sostituita dalla possibilità per il consumatore di segnalare l’esercente che rifiuterà di indicare i dati necessari per la partecipazione alla lotteria degli scontrini.
Come anticipato, il consumatore che intende partecipare alla lotteria deve rilasciare all’esercente il proprio codice lotteria, da richiedere accedendo al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.
Il codice, così come i dati relativi alla vendita saranno poi trasmessi dai commercianti all’Agenzia delle Entrate.
La richiesta del codice alfanumerico sarà possibile anche da parte di chi non è in possesso di credenziali per l’accesso ai servizi online del Fisco. Il portale lotteria prevede infatti un’area pubblica per il rilascio.
Ad oggi bisognerà invece avere le credenziali SPID, Fisconline o CNS per poter accedere all’area riservata del Portale Lotteria, mediante il quale consultare i propri biglietti virtuali e controllare le vincite.
Il processo è attualmente suddiviso su due binari, uno per i pagamenti in contanti e l’altro per le transazioni cashless, cioè per chi paga con carte o bancomat.
La doppia via sarà però cancellata dalla Legge di Bilancio 2021 che, con il fine di stimolare l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, cancellerà i premi per i pagamenti in contanti.
In attesa di novità ufficiali dopo l’approvazione della Manovra, riportiamo di seguito le regole attualmente in vigore, ed entrambi i canali dei premi per i pagamenti in contanti e con carte e bancomat:
| Estrazione | Premi lotteria degli scontrini cashless | Premi lotteria degli scontrini contanti (Legge di Bilancio 2021 cancellerà questa sezione) |
| Annuale | 5.000.000 euro | 1.000.000 euro |
| Mensile | 100.000 euro | 30.000 euro |
| Settimanale (dal 2021) | 25.000 euro | 5.000 euro |
Per ogni euro speso verrà assegnato un biglietto virtuale per partecipare alla lotteria degli scontrini. Si avrà diritto ad un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro.
Con 10 scontrini si potranno quindi ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.
Non solo i consumatori ma anche gli esercenti potranno trarre benefici della lotteria degli scontrini, ma soltanto per i pagamenti con moneta tracciabile, carte o bancomat.
In favore di commercianti ed artigiani, la lotteria cashless prevede l’estrazione di fine anno di un premio pari ad 1 milione di euro e quelle mensili per una somma pari a 20.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 le estrazioni settimanali consentiranno di portare a casa una somma pari a 5.000 euro a 15 fortunati negozianti.
Nel caso di vincita da parte del consumatore sarà quindi attribuito un premio anche all’esercente.
Secondo le regole generali previste dal Decreto Legge fiscale collegato alla Manovra, la trasmissione dei dati da parte degli operatori IVA non riguarda solamente il dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma anche i dettagli della singola operazione, ovvero:
Solamente tramite l’acquisizione dei dati sopracitati sarà possibile per l’Agenzia delle Entrate attuare i processi automatici di estrazione a sorte.
Per la corretta trasmissione dei dati sarà obbligatorio, entro il 1° gennaio 2021, aver adeguato i registratori di cassa telematici.

Dall’8 al 31 dicembre saranno sufficienti dieci pagamenti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a 150 euro in un solo mese.
È l’”Extra Cashback di Natale”, ovvero la prima misura di “Italia Cashless”, il piano messo a punto dall’esecutivo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento al fine di ridurre l’uso dei contanti nelle operazioni di acquisto. Il tutto ha la finalità di colpire i pagamenti non tracciabili, in contanti, a rischio sommerso. Le somme arriveranno però a febbraio.
Non rileva il “valore” dell’operazione, basterà anche acquistare un caffè.
Il cashback del 10% si fermerà però a 15 euro per ogni acquisto e a 150 euro in totale nel periodo interessato. In pratica se si spendono 250 euro si avranno in restituzione sempre solo 15 euro. E una volta arrivati al montante di 150 euro i rimborsi non aumenteranno.
COME OTTENERE IL CASHBACK?
Sulla app sarà possibile controllare i pagamenti fatti, che danno diritto a ricevere indietro il 10%.
Una volta abilitate le carte, occorre fare un minimo di operazioni con pagamenti elettronici: 10 in questa fine di anno (dall’8 dicembre), 50 nel prossimo semestre. E, anche se è previsto un tetto di spesa che limiterà il “risparmio”, per i 100mila che faranno più operazioni nei semestri indicati ci sarà una sorta di “superpremio”, un super-rimborso da 1.500 euro.
Da gennaio i periodi considerati saranno semestrali – da gennaio a giugno, quindi da giugno a dicembre – e i rimborsi arriveranno entro l’agosto e il febbraio successivi. In questo caso però per ricevere il 10% bisognerà fare almeno 50 operazioni anche se i “tetti” di quanto verrà restituito rimangono fissati a 15 euro per singola operazione e a 150 euro complessivamente.