Introdotto a fine agosto dalla legge sulla concorrenza (la 4/2017) era già adottato di fatto da molte categorie, nonostante la normativa precedente si limitasse a obbligare il professionista a «rendere noto» al cliente la misura del compenso e la complessità dell’incarico. Ad esempio, architetti e ingegneri lo avevano introdotto nel proprio codice deontologico dopo la liberalizzazione tariffaria del 2012. Fanno eccezione gli avvocati che possono vantare una disciplina ad hoc (legge 247/2012), resa comunque più stringente dalla legge sulla concorrenza.
Oltre alla legge sulla concorrenza, da ultimo anche l’arrivo dell’equo compenso (varato con il Dl 148/2017 a sei anni dall’abolizione delle tariffe minime), ha riacceso i riflettori sul tema della pattuizione di oneri e corrispettivi tra professionisti e clienti.
L’eccezione degli avvocati
Niente obbligo di preventivo scritto per i legali. L’articolo 13 della legge forense non parla infatti di “preventivo” ma di una comunicazione scritta del costo prevedibile della prestazione, a «colui che conferisce l’incarico». Il Consiglio nazionale forense ha chiarito quindi (con una nota dell’ufficio studi) che la comunicazione scritta va effettuata dopo che l’incarico è stato accettato (o anche contestualmente). L’unica novità introdotta dalla legge concorrenza è che non è necessaria la richiesta da parte del cliente.
La nota dell’ufficio studi del Cnf consiglia però anche di inserire una clausola di garanzia che avverta il cliente della possibilità che l’evoluzione processuale (difficilmente prevedibile) determini aumenti di cui dovrò comunque essere tempestivamente informato. L’inadempienza non comporta inoltre la nullità dell’accordo ma solo il ricorso ai parametri del Dm 55/2014, per determinare costi e compensi.
Le regole generali
Avvocati a parte, per tutti gli altri professionisti l’obbligo di preventivo di massima scritto o inviato in digitale introdotto dalla legge concorrenza (che ha modificato l’articolo 9 del Dl 1/2012) è operativo e cogente.
Il codice deontologico della categoria dei Dottori Commercialisti stabilisce inoltre che l’entità del compenso sia pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico (può comprendere una componente variabile, legata al successo dell’attività svolta). Per gli inadempienti è prevista la sanzione della censura.
Fra i notai il preventivo scritto era diffuso anche prima che la legge concorrenza lo rendesse obbligatorio. Il Consiglio nazionale ha però ribadito che il compenso diventa vincolante quando viene conferito l’incarico.
Uno schema-guida di contratto è stato elaborato dopo la legge 124 anche dal Consiglio nazionale dei geometri. Nel nuovo schema, ad esempio, viene consigliato di dettagliare al massimo la prestazione, valutandone la complessità: il problema delle prestazioni non del tutto standardizzabili è infatti molto sentito. Per ora comunque né il Consiglio degli ingegneri né quello degli architetti segnalano contenziosi importanti sul fronte dei preventivi.