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Novità in materia di sicurezza sul lavoro.

La legge 215/2021 introduce un nuovo obbligo per il datore di lavoro: individuare e formare il preposto o i preposti in tutte le imprese. Un’ulteriore novità è relativa alla formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.


Si ritiene doveroso informare che, con l’introduzione della Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale nonché a tutela del lavoro.

Il Decreto in questione ha comportato modifiche rilevanti al D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) nell’ambito della:

  • designazione del preposto;
  • formazione del datore di lavoro.

 

LA FIGURA DEL PREPOSTO

Col nuovo decreto è stato introdotto all’art. 18 al comma 1, la lettera b-bis, che impone al datore di lavoro l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.

  • L’obbligo prevede, come sanzione per la mancata individuazione di tale figura, l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1500 a 6000 euro.

 

▶︎ Ma chi è il preposto?

È la persona che svolge in azienda le funzioni proprie del “capo”:

  • sovrintende cioè alle attività lavorative svolte dagli altri lavoratori;
  • garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro;
  • controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.

 

▶︎ Come va individuato?

Il preposto va individuato fra coloro che hanno le competenze, l’anzianità, l’esperienza lavorativa in azienda e hanno il potere di coordinare gli altri lavoratori. In una azienda ci possono anche essere più preposti (nel caso di squadre di lavoro, più reparti, ecc.)

N.B.= Aziende che lavorano in appalto e subappalto: la nuova normativa inoltre richiede che per le aziende che operano in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori devono comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto (Art. 26).

 

▶︎ Come viene nominato e formato?

Il preposto o i preposti devono essere nominati FORMALMENTE con apposita nomina e devono frequentare gli appositi corsi di formazione previsti. Le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza biennale (durata e contenuti minimi verranno definiti entro il 30/06/2022).
La mancata formazione comporta una sanzione da euro 1.474,00 a euro 6.388,00.

 

FORMAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

Un’ulteriore novità apportata dalla Legge 215/2021 è relativa alla formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro (oltre che per i dirigenti e i preposti).
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano pubblicherà un Accordo attuativo che regoli:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, dirigenti e preposti;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e di aggiornamento e la modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

All’interno della Legge 215/2021, il comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 prevede quindi una specifica formazione con aggiornamento periodico per il datore di lavoro, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dovrebbe trattarsi di una formazione obbligatoria che riguarda tutti i datori di lavoro (amministratori delegati, presidenti del consiglio di amministrazione, ecc.) legata proprio al ruolo che essi ricoprono ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro.

 


Si invita quindi a prendere coscienza dei nuovi obblighi e avviare tempestivamente l’eventuale adeguamento organizzativo della propria azienda alle novità indicate.

 

 

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