Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della c.d. “Patente a crediti”. Lo prevede il D.L. 19/2024 – PNRR, convertito nella Legge n. 56/2024.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
L’Ispettorato Nazionale del lavoro, tramite la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024, ha introdotto in fase di prima applicazione la possibilità, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. Per maggiori informazioni >> clicca qui
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
L’attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
La patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti di responsabilità e violazioni, e quindi dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
In particolare, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può anche sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
La reintegrazione dei crediti può avvenire dopo che il soggetto responsabile avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del Dlgs 81/2008. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti e fino ad un massimo di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a seguito dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti.
Non sono tenuti al possesso della patente a crediti i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. i progettisti), e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il D.L. 19/2024 modifica inoltre il comma 9 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del Dlgs 81/2008.
Si introduce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.
Con decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente. Per scoprire di più clicca su “Patente a crediti: le indicazioni del Decreto Attuativo.”