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Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi e i fringe benefit ai dipendenti e parasubordinati

Come di consueto, in occasione delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale degli omaggi a clienti/dipendenti, per il quale è necessario distinguere anche la tipologia del bene (oggetto o meno dell’attività), fermo restando che per le spese classificabili “di rappresentanza” è rimasto invariato il limite di euro 50,00:

  • che consente di detrarre l’iva e di dedurre il costo sostenuto;

  • oltre il quale l’iva è indetraibile e la deducibilità del costo è proporzionata ai ricavi/proventi dell’attività caratteristica.

Per individuare il trattamento fiscale (IVA/IRPEF/IRES/IRAP) applicabile agli omaggi è innanzitutto necessario differenziare a seconda:

  • della tipologia dei beni ceduti gratuitamente (oggetto o meno dell’attività esercitata);

  • della tipologia del destinatario dell’omaggio (clienti/dipendenti).

Si evidenzia inoltre che per il 2024:

  • per i dipendenti/parasubordinati/assimilati con figli a carico, il valore dei beni/servizi ricevuti, dal datore di lavoro, non concorre al reddito imponibile nel limite di euro 2.000,00;

  • per i dipendenti/parasubordinati/assimilati senza figli a carico, la soglia di non imponibilità del valore dei beni / servizi ricevuti è pari a euro 1.000,00.


BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A CLIENTI

 

TRATTAMENTO IVA – IMPRESE

L’IVA relativa all’acquisto dei beni regalati è detraibile se gli stessi sono:

  • classificabili quali spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte dirette;
  • di costo unitario non superiore a euro 50,00.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E, richiamando l’art. 1, DM 19.11.2008, sono considerate “di rappresentanza“: “le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

In particolare, l’inerenza delle spese di rappresentanza sussiste a condizione che le stesse siano:

  • sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
  • ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
  • coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono cessioni gratuite ai fini IVA, se si tratta:

  • di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a euro 50,00;
  • di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto / importazione, la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19.

Dal combinato disposto dei citati artt. 2 e 19-bis1, la situazione è così sintetizzabile.

 

 

La cessione gratuita a clienti di beni non oggetto dell’attività dell’impresa risulta, pertanto, sempre irrilevante ai fini IVA, a prescindere dall’ammontare del relativo costo unitario.

Considerata la tipologia degli “omaggi” tipici del periodo natalizio, al fine di verificare il superamento o meno del limite di euro 50,00 e la detraibilità dell’imposta merita rammentare che se l’omaggio è rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione (ad esempio, cesto regalo) è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.

È quindi indetraibile l’iva relativa all’acquisto di un cesto di costo superiore a euro 50,00 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.

La detrazione dell’iva è riconosciuta anche se i beni regalati sono costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che:

  • il costo unitario sia non superiore a euro 50,00;
  • la cessione sia spesa di rappresentanza a cui è applicabile la citata h).

 


 

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI

 

TRATTAMENTO IVA – IMPRESE

La cessione/erogazione gratuita di beni/servizi a favore dei dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza, in quanto, come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 34/E, non si configura la finalità promozionale.

Di conseguenza l’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione a prescindere dall’ammontare del costo.

 

 

TRATTAMENTO IRPEF/IRES

  • Deducibilità da parte del datore di lavoro

Ai sensi dell’art. 95, comma 1, TUIR sono ricomprese fra le spese per prestazioni di lavoro deducibili anche quelle sostenute in denaro/natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Per i lavoratori autonomi il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è deducibile ai sensi dell’art. 54, comma 1, TUIR, avente una portata applicativa analoga a quella del citato art. 95.

  • Tassazione in capo ai dipendenti

Ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la tassazione in capo ai dipendenti delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività, è necessario distinguere a seconda che le stesse siano in denaro ovvero in natura. Sul punto vanno considerate le modifiche apportate alla disciplina “ordinaria” ad opera della Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024 (art. 1, comma 16), ossia:

  • l’aumento a euro 2.000,00 della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a favore dei dipendenti con figli a carico.

Il predetto limite di euro 2.000,00 è riconosciuto:

  • non solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente ma anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • in misura intera (senza riproporzionamento) a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia a carico di entrambi. Ciò anche se il genitore non fruisce della detrazione IRPEF per figli a carico;

Per i lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro è limitata a euro 1.000,00.

In merito va altresì evidenziato che:

  • il superamento del predetto limite comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo corrispondente alle erogazioni liberali riconosciute al dipendente;
  • il “buono acquisto” si considera percepito dal dipendente, e quindi assume rilevanza ai fini in esame, alla data in cui “entra nella disponibilità del lavoratore a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo”

 


 

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ CEDUTI GRATUITAMENTE A DIPENDENTI

 

In merito alla eventuale cessione a clienti/dipendenti, quale omaggio natalizio, di beni o servizi facenti parte dell’attività d’impresa, trattandosi di una particolare disciplina con specifiche regole fiscali, lo Studio resta a disposizione per fornire se del caso i necessari chiarimenti.

 


 

BUFFET/PRANZO/CENA DI NATALE

 

Il buffet/pranzo/cena organizzati dall’impresa/datore di lavoro per lo scambio degli auguri costituiscono una prestazione di servizi gratuita e non rientrano quindi nelle cessioni gratuite di beni sopra analizzate.
In merito, nella citata Circolare n. 34/E, l’Agenzia ha specificato che le spese per feste e ricevimenti in occasione di ricorrenze aziendali e festività costituiscono spese di rappresentanza se all’evento non sono presenti esclusivamente i dipendenti.

Quindi, la spesa sostenuta dal datore di lavoro per il buffet / pranzo / cena di Natale organizzati:

  • esclusivamente per i dipendenti, non potendo essere considerata “di rappresentanza” dovrebbe costituire una liberalità a favore dei dipendenti per la quale è previsto il seguente trattamento:
    • Iva indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che, come sopra evidenziato, non possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa
    • Costo deducibile nel limite del:
      • (IRPEF) 75% della spesa sostenuta, come previsto per le spese di albergo e ristorante;
      • (IRES) 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ex art. 100, comma 1, TUIR.
  • (anche) con soggetti terzi rispetto all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.), è considerata spesa di rappresentanza e risulta pertanto applicabile il seguente trattamento:
    • Iva indetraibile in quanto spesa di rappresentanza
    • Costo deducibile nel limite del:
      • (IRPEF ed IRES) 75% della spesa sostenuta, nel limite massimo annuale parametrato ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (1,5% – 0,6% – 0,4%).

 

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