Una breve ma importante news relativa all’intricato mondo della fattura elettronica.
In sede di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni” il Legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie:
- è ora disposto che tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non possono essere elettroniche e devono quindi essere emesse in formato cartaceo.
Ma riepiloghiamo velocemente quanto successo nei mesi precedenti.
A novembre 2018 il Garante della Privacy era intervenuto con il Provvedimento 15/11/2018, n. 481 evidenziando la presenza di “rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Al fine di risolvere/superare dette criticità, dapprima l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 21/12/2018, aveva fissato nuove “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche” e, poco tempo dopo, il Legislatore aveva disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non potevano emettere fattura elettronica con riferimento a tutte quelle fatture i cui dati erano da inviare proprio al STS.
In poche parole, a seguito di tali modifiche, risultassero esenti dall’emissione della fattura elettronica
- soltanto le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ossia farmacie, parafarmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari, medici e odontoiatri, ottici e iscritti all’Albo degli psicologi / infermieri / ostetriche / tecnici sanitari di radiologia medica;
- e non quelle prestazioni sanitarie rese dai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS (si pensi, ad esempio, a fisioterapisti, logopedisti e dietisti).
In sede di conversione del DL n. 135/2018, il Legislatore è ora nuovamente intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che tutti gli operatori sanitari non devono emettere fattura elettronica per:
- prestazioni sanitarie;
- rese a persone fisiche.
Ciò comporta che detti soggetti devono emettere fattura elettronica soltanto nei casi in cui oggetto della fattura è:
- una cessione / prestazione non sanitaria (ad esempio, fattura relativa al compenso spettante per la tenuta di un corso / convegno o per i giorni di sostituzione di un collega);
- una prestazione (anche sanitaria) ad un soggetto diverso da una persona fisica (ad esempio, fattura emessa alla società sportiva per le visite mediche effettuate agli atleti ovvero fattura emessa al datore di lavoro per le viste mediche effettuate ai dipendenti).
