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Legge di Bilancio 2019: ecco le novità definitive

Via libera al decreto su Reddito di Cittadinanza e Quota 100.  Ma non sono solo queste le novità. Ecco le principali disposizioni di natura fiscali in vigore dal 2019.

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la c.d. “Legge di bilancio 2019”, contenente tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:

  • estensione del regime forfetario ai soggetti con ricavi /compensi non superiori a € 65.000;
  • revisione del regime delle perdite d’impresa per i soggetti IRPEF;
  • introduzione della detassazione degli utili reinvestiti;
  • proroga (soltanto) della disciplina dell’iper ammortamento, con fissazione dell’agevolazione “a scaletta”;
  • proroga delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed elettrodomestici;
  • proroga della detrazione “bonus verde”;
  • proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento al valore all’1.1.2019 con aumento dell’imposta sostitutiva dovuta (11% partecipazioni qualificate, 10% partecipazioni non qualificate / terreni);
  • soppressione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI);
  • soppressione dell’ACE.

Scopriamo insieme le più importanti novità.

 

ESTENSIONE REGIME FORFETTARIO

Risultati immagini per regime forfettario

E’ previsto un unico requisito di accesso al regime ed è costituito dal limite dei ricavi/compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con  riferimento all’anno precedente.

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività.

È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:

  • spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

 

NUOVO REGIME PERDITE D’IMPRESA

L’attuale disciplina in materia di perdite d’impresa contenuta nell’art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:

  • da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria, la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto ai successivi periodi;
  • da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti, la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito;
  • da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l’impossibilità del riporto ai periodi successivi.

A seguito della modifica è confermato che “a regime”:

  • per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
  • per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.

 

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

Risultati immagini per UTILI REINVESTITI

È confermata l’introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018 accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla seguente somma:

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi+costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato

Alcune delucidazioni:

  • si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
  • per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia;
  • il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9) e 14), C. c. rispetto a quello del 2018. L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ai sensi dell’art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
  • per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 01/01/2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

 

PROROGA IPER AMMORTAMENTO

È confermata la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

  • entro il 31/12/2019;

oppure

  • entro il 31/12/2020 a condizione che entro il 31/12/2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

 

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È confermata la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il “differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31/12/2018 al 31/12/2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31/12/2019:

  • la detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:  – la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l’efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; − la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; − l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione; − l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di−  acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; −  acquisto e posa in opera di schermature solari; −  acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; −  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

 

PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO / DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI / DETRAZIONE “BONUS VERDE”

È confermata la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese sostenute fino al 31/12/2019 (anziché 31/12/2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:

  • nella misura del 50%;
  • su un importo massimo di €96.000.

Sono altresì confermate

  • la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.

 

BONUS ASILO NIDO

In sede di approvazione è stato aumentato da € 1.000 a € 1.500 su base annua il bonus c.d. “asilo nido” per il triennio 2019 – 2021. Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici / privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

 

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

E’ stata riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

 

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data del 01/01/2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30/06/2019 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva.

È stata aumentata l’imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
• 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
• 10% (in precedenza 8%) per i terreni.

 

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

È confermata l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15/10/2018 “risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.

 

CREDITO RICERCA E SVILUPPO

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.

Il credito spetta a condizione che:

  • le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
  • si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:

  • è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l’importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
  • sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare: − è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;− sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo;
  • il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.

 

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

In sede di approvazione, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017, derivanti:

  • dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
  • dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000. In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24/10/2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.

 ———- Come aderire ———-

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

  • entro il 30/04/2019(entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data);
  • utilizzando l’apposito modello (mod. DA-2018).  Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

 ———- Come pagare le somme dovute ———-

Entro il 30/06/2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • in forma rateale.

In sede di conversione la rateazione è stata estesa ad un numero massimo di 18 (in luogo di 10) rate consecutive.

In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato:

  • Prima rata pari al 10% entro il 31/07/2019.
  • Seconda rata pari al 10% entro il 30/11/2019.
  • Rate successive di pari importo a decorrere dal 2020: entro il 28/02, 31/5, 31/7 e 30/11 di ogni anno(non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente).

 

ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A € 1.000,00

È confermato l’annullamento automatico in data 31/12/2018 dei debiti di importo residuo, al 24/10/2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della “rottamazione-ter”.

 

ATTENUAZIONE REGIME SANZIONATORIO FATTURA ELETTRONICA 

È confermata l’introduzione per il primo semestre 2019 del regime “attenuato” delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica:

  • Fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA non applicazione delle sanzioni
  • Fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo riduzione dell’80% delle sanzioni

In sede di conversione è stato previsto che per i contribuenti mensili il predetto regime sanzionatorio è applicabile fino al 30/09/2019.

 

ESONERO FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI 

E’ previsto l’esonero per il 2019 dall’obbligo di fatturazione elettronica anche a favore dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), al fine dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture emesse i cui dati sono inviati al

 

EMISSIONE FATTURA

È confermata la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’01/07/2019, in base alla quale:

  • la fattura va emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72;
  • nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell’operazione, sempreché diversa dalla data di emissione.

 

DETRAZIONE IVA A CREDITO 

È confermata la modifica dell’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base alla quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI 

Sono confermate le novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.  In particolare, è previsto che a decorrere dal 01/01/2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi. Il MEF può prevedere l’esonero dall’adempimento in esame in ragione della tipologia di attività esercitata.

Quanto sopra è applicabile dal 01/07/2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000.  Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31/12/2018 in base alle previgenti disposizioni.

 


 

Considerata la vastità delle novità fiscali, per qualsiasi necessità contattateciImmagine correlata

 

 

 

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