Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la c.d. “Legge di bilancio 2019”, contenente tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:
Scopriamo insieme le più importanti novità.
E’ previsto un unico requisito di accesso al regime ed è costituito dal limite dei ricavi/compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente.
In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività.
È confermata l’eliminazione dei seguenti requisiti di accesso:
L’attuale disciplina in materia di perdite d’impresa contenuta nell’art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:
A seguito della modifica è confermato che “a regime”:
si applicano le stesse regole previste per le società di capitali.
È confermata l’introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018 accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla seguente somma:
investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi + costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato
Alcune delucidazioni:
È confermata la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:
oppure
La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.
È confermata la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il “differimento” del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31/12/2018 al 31/12/2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.
In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31/12/2019:
È confermato che la detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.
È confermata la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese sostenute fino al 31/12/2019 (anziché 31/12/2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:
Sono altresì confermate
In sede di approvazione è stato aumentato da € 1.000 a € 1.500 su base annua il bonus c.d. “asilo nido” per il triennio 2019 – 2021. Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici / privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.
E’ stata riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
alla data del 01/01/2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30/06/2019 il termine entro il quale provvedere:
È stata aumentata l’imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:
È confermata l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.
La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15/10/2018 “risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.
È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.
Il credito spetta a condizione che:
In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:
In sede di approvazione, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017, derivanti:
La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000. In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell’ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.
La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24/10/2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.
———- Come aderire ———-
Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:
Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
———- Come pagare le somme dovute ———-
Entro il 30/06/2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
In sede di conversione la rateazione è stata estesa ad un numero massimo di 18 (in luogo di 10) rate consecutive.
In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato:
È confermato l’annullamento automatico in data 31/12/2018 dei debiti di importo residuo, al 24/10/2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della “rottamazione-ter”.
È confermata l’introduzione per il primo semestre 2019 del regime “attenuato” delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica:
In sede di conversione è stato previsto che per i contribuenti mensili il predetto regime sanzionatorio è applicabile fino al 30/09/2019.
E’ previsto l’esonero per il 2019 dall’obbligo di fatturazione elettronica anche a favore dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), al fine dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture emesse i cui dati sono inviati al
È confermata la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’01/07/2019, in base alla quale:
È confermata la modifica dell’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 in base alla quale entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Sono confermate le novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, è previsto che a decorrere dal 01/01/2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi. Il MEF può prevedere l’esonero dall’adempimento in esame in ragione della tipologia di attività esercitata.
Quanto sopra è applicabile dal 01/07/2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000. Per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31/12/2018 in base alle previgenti disposizioni.
Considerata la vastità delle novità fiscali, per qualsiasi necessità contattateci