È stata pubblicata sul S.O. n. 40/L alla G.U. 30.12.2023, n. 303, la Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2024 mentre altre sono in attesa dei relativi decreti attuativi.
È confermato che per il 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente
Il predetto limite è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a Per l’operatività dell’aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. ).
È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:
I terreni/partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:
È confermato l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche/Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.
Detto aumento opera a decorrere dall’1.3.2024.
Con la modifica dell’art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la soppressione dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Pertanto, anche per tali provvigioni, dall’1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).
È confermato l’obbligo per le imprese, con sede legale in Italia/sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi/alluvioni/frane/inondazioni/esondazioni.
Del mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
È confermato che nella determinazione dell’ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l’esclusione:
Chi acquista una casa in classe energetica A o B dal costruttore non può più detrarre parte dell’Iva versata. La detrazione IRPEF dal 50% (in 10 rate annuali) è rimasta valida fino ai rogiti stipulati entro il 31/12/2023.
La spesa massima su cui calcolare il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici passa da Euro 8.000 ad Euro 5.000. Per avere la detrazione è necessario effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia.
Le plusvalenze realizzate con la vendita di immobili (non prima casa o per successione) sui quali siano stati realizzati interventi agevolati superbonus rientrano tra i redditi diversi e sono tassati al 26%. La tassazione scatta entro 10 anni dalla fine dei lavori.
L’importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene ridotto, per il solo 2024, da Euro 90,00 ad Euro 70,00. Nulla cambia, invece, per il canone di abbonamento speciale (esercizi pubblici, locali aperti al pubblico, ecc.).
Previsto un aumento del bonus asilo nido già in vigore, per le famiglie con almeno due figli. Il bonus passa ad Euro 3.600 per i nati dal 01/01/2024 in famiglie con ISEE fino a 40mila Euro e con l’altro figlio sotto i 10 anni.
L’assegno unico universale per la famiglie con figli sta per essere nuovamente aumentato per effetto della rivalutazione ISTAT (stimato 5,4%).
L’aumento decorrerà dal gennaio 2024. Non serve inviare una nuova domanda all’INPS ma è necessario rinnovare l’ISEE entro febbraio altrimenti l’INPS da marzo 2024 erogherà solo la quota minima.
Per il 2024 le aliquote IRPEF da applicare per scaglioni di redditi sono le seguenti:
Aumenta inoltre la No Tax Area ad Euro 8.500.
Obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, dal 01/01/2024, per tutti i contribuenti forfettari, con la sola esclusione di medici ed operatori sanitari.
A partire dal periodo d’imposta 2024 viene abolito l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) introdotto nel 2011.
L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto per gli immobili detenuti all’estero viene portata da 0.76% al 1,06%.
Sale ad Euro 100,00 il limite di importo al di sotto del quale i versamenti IVA in caso di liquidazione mensile o trimestrale possono essere rinviati al periodo successivo.
Sale ad Euro 100,00 il limite di importo al di sotto del quale i versamenti delle ritenute possono essere rinviati al periodo successivo.
Stop alla compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi totali oltre i 100.000 euro per i quali siano scaduti i termini di pagamento e non ci sia stata sospensione.
Anticipato dal 30/11/2024 al 30/09/2024 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi ed Irap 2023.
Dall’anno d’imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione della certificazione unica (CU): quella da presentarsi entro il prossimo ottobre 2024 sarà l’ultima.
Slitta al 30/11/2024 il termine entro cui i contribuenti forfettari devono comunicare l’importo e natura delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2021.
Si uniformano le scadenze per il versamento delle imposte per i soggetti titolari e non titolari di partita iva: le rate delle imposte sui redditi andranno versate entro il giorno 16 di ogni mese di rateazione.
I soggetti tenuto all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dovranno effettuare l’adempimento con scadenza semestrale.
Il tetto massimo per i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA, al di sotto del quale, non è richiesto il Visto di Conformità, passa da Euro 50.000 ad Euro 70.000 annuali. Quello per l’uso in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed Irap passerà da Euro 20.000 ad Euro 50.000. Serve però un decreto attuativo.
Previsto finalmente un modello unico con cui i contribuenti potranno delegare gli intermediari per l’accesso ad uno o più servizi dell’Agenzia delle Entrate, con durata fino al 31/12 del quarto anno successivo all’anno di conferimento. Serve però anche in questo caso un decreto attuativo.
L’articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendone le misure da ultimo stabilite dal Decreto Lavoro. La formulazione contenuta nel comma in esame, infatti, prevede che l’esonero sia pari:
ovvero
La Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria dal 10% al 5%, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Si tratta della c.d. “detassazione” prevista dall’art. 1, commi da 182 a 189, Legge n. 208/2015 e dal DM 25 marzo 2016 per:
L’articolo 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese:
Non varia, pertanto, la durata massima del congedo parentale.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
L’articolo 1, commi 180-182 della Legge di Bilancio 2024, fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 15 in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, introduce un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):
In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.