



Viene ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell’Irpef; l’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote diventa la seguente:
Viene ridotto da 4 a 2 il numero massimo degli appartamenti che un soggetto privato può destinare alla locazione breve.
Dal terzo immobile scatta la presunzione di imprenditorialità, con obbligo di apertura della partita Iva.
Sul primo immobile locato con contratto di locazione breve si potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
sul secondo immobile si dovrà applicare l’aliquota del 26%.
Sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote delle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
L’aliquota ordinaria è fissata al:
I proprietari che intervengono sull’abitazione principale potranno beneficiare di un’aliquota agevolata del 50% per tutto il 2026, che scenderà al 36% a partire dal 2027.
La detrazione Irpef spettante per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici compete anche per le spese sostenute nel 2026, nella misura del 50%, su un tetto massimo di Euro 5.000.
Applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.
Con la modifica dell’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10, TUIR, per un importo non superiore a € 5.300 (in precedenza € 5.164,57).
Viene riproposta la disciplina agevolata per l’assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con eccezione di quelli strumentali per destinazione)
e di beni mobili registrati o per la trasformazione in società semplice. Il beneficio fiscale si sostanzia nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate.
Rientrano nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30/09/2026.
Riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, disciplina che consente di far transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta (imposta sostitutiva pari all’8% sulla plusvalenza).
Introdotta una nuova definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
I contribuenti potranno estinguere i debiti versando esclusivamente il capitale e le spese di notifica o esecutive, con il totale abbattimento di sanzioni, interessi di mora e aggio.
La possibilità di estinzione riguarda esclusivamente le somme:
Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse.
La limitazione ora introdotta non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad esempio, alle imposte di registro e di successione / donazione;
Le tempistiche saranno:
Il piano può estendersi fino a un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni), con conclusione nel maggio 2035.
In caso di pagamento rateale, dall’1 agosto 2026 spettano gli interessi al tasso del 3% annuo.
Viene prevista l’introduzione dell’iper-ammortamento, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni (solo in ambito UE) nella misura del:
ATTENZIONE al fatto che l’agevolazione spetta solamente per l’acquisto di beni strumentali prodotti in UE che risultino interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura ed ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo, elencati nella Tabelle IV e V quindi ex “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”. Non vale quindi per qualsiasi tipologia di bene strumentale.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni è aumentata dal 18% al 21%.
Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi da imposizione alla condizione che la partecipazione detenuta:
Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni.
Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.
Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili viene prevista la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027.
Dal 2026 la facoltà di rateizzare la tassazione delle plusvalenze da cessione di beni strumentali in cinque quote annuali viene drasticamente limitata e mantenuta solo per due casistiche: