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Impresa in semplificata? Si va alla cassa!

i ricorda che dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa, o meglio “un regime … improntato al criterio di cassa”, come già avevamo avuto modo di analizzare a fine 2016 con la seguente circolare.

Il nuovo regime ha l’intento di “avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando … esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati”.

Si tratta di un regime naturale riservato alle imprese minori (è comunque possibile optare per l’applicazione del regime ordinario).

Possono tenere la contabilità semplificata i seguenti soggetti:

persone fisiche esercenti attività d’impresa ex art. 55, TUIR;
imprese familiari e aziende coniugali;
società di persone (snc / sas);
società di armamento e società di fatto;
enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

Il limite di ricavi, il cui mancato superamento consente ai citati soggetti, a decorrere dall’anno successivo, la tenuta della contabilità semplificata è così individuato:

Prestazione di servizi Euro 400.000,00
Altre attività Euro 700.000,00

Si precisa che il regime in esame non è un regime di cassa “puro” ma è un regime “«misto» cassa – competenza”. Infatti:

in linea generale va fatto riferimento ai ricavi incassati / spese pagate;
per alcuni componenti di reddito espressamente richiamati dal citato art. 66 (ad esempio, plusvalenze / minusvalenze, ammortamenti, accantonamenti), è applicabile il principio di competenza.
N.B. = Ai fini della determinazione del reddito a regime non rileveranno le rimanenze finali e neppure le esistenze iniziali di merci, i lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli.

Ciò ad eccezione del periodo d’imposta 2017 nel quale risulteranno imputate le rimanenze iniziali (ex finali 2016), ma non dovranno essere rilevate le rimanenze finali con ovvi riflessi sul reddito di periodo. Visti gli effetti di tale modifica si ipotizzano però chiarimenti dalla parte dell’Agenzia delle Entrate.

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