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Green Pass dal 6 agosto: dove e a cosa serve.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale introducendo la procedura del “Green Pass”.


La Certificazione Verde, meglio conosciuta come Green Pass, attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Nel caso della vaccinazione il Green Pass avrà validità 9 mesi dalla data dell’ultima somministrazione.

 

Come si ottiene il Green Pass?

Si può scegliere tra canali digitali e canali fisici.

La disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite e-mail o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla:

  • collegandosi al sito web www.dgc.gov.it attraverso lo SPID, la Tessera Sanitaria o in alternativa la carta d’identità elettronica;
  • attraverso l’App. Immuni;
  • attraverso l’App IO;
  • accedendo al proprio Fascicolo sanitario elettronico.

Per chi si trova in difficoltà ad accedere attraverso canali digitali, è possibile:

  • rivolgersi al proprio medico di famiglia, al pediatra di libera scelta, o in farmacia.

 

IMPORTANTE. A far data dal 6 agosto 2021 il Green pass dovrà essere esibito da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni per accedere a:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie al chiuso e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario il green pass per le consumazioni al bancone. La presentazione della certificazione vale sia per i clienti che per i lavoratori, che dovranno comunque continuare ad indossare la mascherina quando non si sta al tavolo;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • strutture sanitarie e RSA;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Al momento treni e trasporti pubblici non sono soggetti al Green Pass, l’argomento sarà affrontato dal Governo nelle prossime settimane, richiedendo anch’esso provvedimenti specifici.

 

ATTENZIONE: Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

 

Obblighi dei titolari delle attività

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzate, previa esibizione del Green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400,00 € a 1.000,00 €, sia a carico dell’esercente sia dell’utente (cliente).

Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Rimangono invariate le regole da seguire all’interno dei luoghi di lavoro, così come definite nei precedenti protocolli condivisi per il contrasto della diffusione del virus e circolari ministeriali.

 


 

Il decreto ha inoltre stabilito i nuovi parametri che determinano il passaggio di una Regione da una fascia all’altra:
→ ZONA GIALLA: occupazione delle terapie intensive al 10% e contemporaneamente al 15% per le ospedalizzazioni;
→ ZONA ARANCIONE: occupazione delle terapie intensive al 20% e contemporaneamente al 30% per le ospedalizzazioni;
→ ZONA ROSSA: occupazione delle terapie intensive al 30% e contemporaneamente al 40% per le ospedalizzazioni.

 

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