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Fringe benefit: soglie di esenzione per il 2023.

Per l’anno 2023 il “Decreto lavoro” ha nuovamente innalzato a 3.000 € la franchigia di esenzione dei cosiddetti “Fringe Benefit” (art.51 comma 3, TUIR) ma, a differenza dello scorso anno, l’agevolazione spetta solo ai dipendenti con figli fiscalmente a carico.


 

A seguito della disciplina introdotta dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 85/2023), limitatamente al periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro ha la facoltà di riconoscere ai lavoratori dipendenti e a coloro che percepiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, con figli a carico, fringe benefit per un importo esente sino a 3.000 euro.

Fringe benefit 2023: soglie di esenzione differenziate tra lavoratori CON e SENZA figli a carico

 

– CON figli a carico –

L’articolo 40 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023) stabilisce che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, (…), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi (figli a carico), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

In pratica, limitatamente al periodo d’imposta 2023, per i lavoratori, sia dipendenti che per i percettori di redditi assimilati (come chiarito dalla Circolare dell’AdE n. 23/e del 01/08/2023), con figli a carico, il limite di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati (c.d. fringe benefit) è stato innalzato dagli ordinari 258,23 euro a 3.000 euro.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

La disposizione normativa, inoltre, include tra i fringe benefit, prevedendo però una procedura più complessa, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Va però precisato che il comma 3 del medesimo articolo 40 subordina l’applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione in commento non è applicabile.

Al riguardo, non essendo prevista per norma una forma specifica, si ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Come precedentemente illustrato, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

 

– SENZA figli a carico –

Per quanto riguarda invece i lavoratori senza figli a carico, sino alla fine del periodo di imposta 2023, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

Qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite di 258,23 euro (nel caso di lavoratori senza figli a carico, per i quali, come detto, non è previsto il rimborso delle utenze) ovvero di 3.000 euro (nel caso di lavoratori con figli a carico), l’intero valore concorre a formare il reddito.


 

Con l’occasione della presente informativa invitiamo inoltre tutti i nostri Clienti a passare, nelle corso delle prossime settimane, presso il nostro Studio, per uno scambio di Auguri e per la consegna di un piccolo omaggio natalizio.

 

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