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15 Dicembre 2022

Fringe Benefit 2022

Con il D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), la soglia “defiscalizzata” dei fringe benefit passa da 258,23 euro (innalzata a 600 euro con il Decreto Aiuti-bis di agosto) a 3.000 euro per il 2022. Un ulteriore riconoscimento del valore di questo strumento come supporto immediato ed effettivo contro il carovita.


Pervenuti finalmente i chiarimenti operativi che si stavano attendendo, possiamo, con la presente comunicazione, segnalare che, limitatamente al periodo d’imposta 2022 ed in deroga a quanto previsto dall’art. 51 del TUIR, non concorrerà a formare il reddito dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati il valore, entro il limite complessivo di euro 3.000, dei beni ceduti e dei servizi a quest’ultimi erogati o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Nel corso dell’anno 2022, è stato infatti revisionato più volte il regime del cd “welfare aziendale” modificandone la normativa ordinaria ed introducendo dei nuovi benefici. In particolare:

  • il Decreto Legge 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) ha previsto un’agevolazione aggiuntiva, applicabile dal 22/03/2022 al 31/12/2022, sull’acquisto di buoni carburante in favore dei dipendenti entro il limite di Euro 200 per lavoratore;
  • il Decreto Legge 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti Bis) ha disposto una variazione temporanea del massimale ordinario portandolo, per l’anno 2022, da Euro 258,23 ad Euro 600,00;
  • da ultimo, il Decreto Legge 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti Quater) ha introdotto un’ulteriore variazione temporanea innalzando, per il periodo d’imposta 2022, da Euro 600,00 ad Euro 3.000,00 la soglia di esenzione ordinaria.

Salvo ulteriori misure eccezionali che dovessero essere disposte, dall’anno 2023 decadranno tutte queste misure “integrative”, rimanendo a disposizione solo la soglia di esenzione “ordinaria” di Euro 258,23.

Nel riassumere l’attuale quadro normativo, possiamo quindi definire che le aziende, per l’anno 2022, hanno a disposizione per ogni lavoratore:

  • Euro 3.000,00 da erogare ai lavoratori sotto forma di beni, servizi o rimborso utenze, utilizzabili sia per i dipendenti che per i percettori di redditi assimilati (es. Co.Co.Co., amministratori);
  • Euro 200,00 da erogare ai lavoratori esclusivamente sotto forma di buoni carburante, utilizzabili solo per i dipendenti.
    In caso di superamento dei predetti limiti, il valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche concorrono alla formazione del reddito imponibile, compresa dunque la quota inferiore ad euro 3.000.

 

BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI EURO 3.000

Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 3.000, rientrano, a titolo di esempio: i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall’azienda, l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.

 

DESTINATARI DEL LIMITE DI ESENZIONE DI EURO 3.000

Il limite di esenzione di euro 3.000 fissato per il periodo d’imposta 2022 trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
I fringe benefits (intesi come beni e servizi nonché somme per il pagamento delle utenze domestiche) possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

 

LIMITE DI ESENZIONE E CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a euro 3.000, andrà assoggettato a tassazione l’intero importo corrisposto, dunque, anche la quota di valore inferiore al predetto limite.
Il limite di esenzione di euro 3.000 trova applicazione con riferimento al periodo d’imposta 2022: ai fini della relativa applicazione, trova conferma il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi. In tema di benefits erogati mediante voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

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