Pervenuti finalmente i chiarimenti operativi che si stavano attendendo, possiamo, con la presente comunicazione, segnalare che, limitatamente al periodo d’imposta 2022 ed in deroga a quanto previsto dall’art. 51 del TUIR, non concorrerà a formare il reddito dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati il valore, entro il limite complessivo di euro 3.000, dei beni ceduti e dei servizi a quest’ultimi erogati o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Nel corso dell’anno 2022, è stato infatti revisionato più volte il regime del cd “welfare aziendale” modificandone la normativa ordinaria ed introducendo dei nuovi benefici. In particolare:
Salvo ulteriori misure eccezionali che dovessero essere disposte, dall’anno 2023 decadranno tutte queste misure “integrative”, rimanendo a disposizione solo la soglia di esenzione “ordinaria” di Euro 258,23.
Nel riassumere l’attuale quadro normativo, possiamo quindi definire che le aziende, per l’anno 2022, hanno a disposizione per ogni lavoratore:
Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 3.000, rientrano, a titolo di esempio: i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall’azienda, l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali, l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, polizze assicurative extra professionali, ecc.
Il limite di esenzione di euro 3.000 fissato per il periodo d’imposta 2022 trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
I fringe benefits (intesi come beni e servizi nonché somme per il pagamento delle utenze domestiche) possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a euro 3.000, andrà assoggettato a tassazione l’intero importo corrisposto, dunque, anche la quota di valore inferiore al predetto limite.
Il limite di esenzione di euro 3.000 trova applicazione con riferimento al periodo d’imposta 2022: ai fini della relativa applicazione, trova conferma il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi. In tema di benefits erogati mediante voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.