Introdotta dall’ultima Legge di Bilancio esclusivamente per il 2023, la flat tax incrementale prevede l’applicazione di una tassa piatta del 15 per cento sugli aumenti di reddito. Nella circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate le istruzioni sul calcolo e su come funziona.
Nell’ambito della Finanziaria 2023 è stata prevista l’introduzione della c.d. “Flat tax incrementale” riservata alle imprese/lavoratori autonomi ed applicabile all’eccedenza del reddito 2023 rispetto a quello più elevato del triennio 2020-2022.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti riguardanti l’ambito soggettivo/oggettivo del nuovo regime (opzionale).
In particolare, dopo aver definito i soggetti interessati ed i redditi assoggettabili all’agevolazione, l’Agenzia ha illustrato le modalità di calcolo del reddito incrementale (nel limite massimo di € 40.000) sul quale applicare l’imposta sostitutiva del 15%.
SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA “FLAT TAX INCREMENTALE”
Come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 18/E possono accedere al regime in esame (solo per il 2023) i seguenti soggetti:
- persone fisiche esercenti attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
- imprenditori agricoli individuali di cui agli artt. 56, comma 5 e 56-bis, TUIR limitatamente ai redditi d’impresa da indicare nel quadro RD;
- imprese familiari/aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa;
- lavoratori autonomi.
SOGGETTI ESCLUSI
Considerato che, al fine dell’accesso al regime agevolato, non è sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa/lavoro autonomo, sono esclusi dal regime in esame:
- i redditi prodotti dalle società di persone/capitali “trasparenti” imputati ai soci.
Merita evidenziare che:
- in caso di imprenditori individuali/lavoratori autonomi con una partecipazione nelle predette società l’agevolazione in esame opera con riferimento al reddito d’impresa derivante dall’impresa individuale/reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR;
- la partecipazione in una società di persone/capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa previa iscrizione della stessa nell’inventario redatto ai sensi dell’ 2217, C.c. / registro degli acquisti. In tal caso la quota di reddito/perdita della società di persone imputata all’imprenditore/il dividendo conseguito in qualità di socio di società di capitali costituiscono componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore stesso;
- rilevano i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati;
- rilevano i redditi conseguiti dai contribuenti forfetari, fatto salvo il caso di fuoriuscita dal regime nel 2023 per il superamento del limite dei ricavi/compensi di € 100.000 nel corso dell’anno;
- non rilevano i redditi prodotti dai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023, considerata l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.
Possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO INCREMENTALE
Per determinare la quota assoggettata alla “Flat tax incrementale” è necessario:
- individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
- individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.
Sul punto l’Agenzia nella citata Circolare n. 18/E precisa che:
- per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e della comparazione di quest’ultimo con il reddito 2023 va fatto riferimento al reddito dichiarato al netto delle perdite pregresse. A tal fine rileva i quanto indicato nel mod. REDDITI PF nei quadri RE, LM, RF, RG e RD;
- il reddito da confrontare è quello relativo alle sole attività d’impresa / lavoro autonomo (non assume rilevanza il reddito complessivo);
- in caso di reddito negativo, la perdita è irrilevante e pertanto nel caso in cui il parametro di confronto rispetto al 2023 è negativo l’intero reddito 2023 può essere agevolato (nel limite massimo di € 40.000).
Al risultato della predetta operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, va assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.
L’ulteriore quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo al fine della determinazione dell’IRPEF secondo gli ordinari scaglioni di reddito (tassazione progressiva).
Vediamo degli esempi.
1) Si ipotizzi la seguente situazione:
Anno |
Reddito |
2023 |
€ |
100.000 |
2022 |
€ |
80.000 |
2021 |
€ |
70.000 |
2020 |
€ |
60.000 |
La base imponibile della “Flat tax incrementale” è così calcolata.
Reddito 2023 |
€ |
100.000 |
|
Reddito 2022 |
€ |
80.000 |
– |
Differenza (100.000 – 80.000) |
€ |
20.000 |
|
Franchigia 5% del reddito 2022 (80.000 x 5%) |
€ |
4.000 |
– |
Reddito soggetto a “Flat tax incrementale” (20.000 – 4.000) |
€ |
16.000 |
|
La base imponibile della “Flat tax incrementale” è quindi pari € 16.000 e l’imposta sostitutiva dovuta risulta pari a € 2.400 (16.000 x 15%). Il reddito che confluisce nel reddito complessivo da assoggettare alle aliquote IRPEF ordinarie è pari a € 84.000 (100.000 – 16.000).
2) Si ipotizzi la seguente situazione:
Anno |
Reddito |
2023 |
€ |
200.000 |
2022 |
€ |
80.000 |
2021 |
€ |
70.000 |
2020 |
€ |
60.000 |
La base imponibile della “Flat tax incrementale” è così calcolata.
Reddito 2023 |
€ |
200.000 |
|
Reddito 2022 |
€ |
80.000 |
– |
Differenza (200.000 – 80.000) |
€ |
120.000 |
|
Franchigia 5% del reddito 2022 (80.000 x 5%) |
€ |
4.000 |
– |
Reddito soggetto a “Flat tax incrementale” (120.000 – 4.000) |
€ |
116.000 |
|
La base imponibile della “Flat tax incrementale” non può superare € 40.000. L’imposta sostitutiva dovuta è quindi pari a € 6.000 (40.000 x 15%). Il reddito che confluisce nel reddito complessivo da assoggettare alle aliquote IRPEF ordinarie è pari a € 160.000 (200.000 – 40.000).
Merita evidenziare che:
- la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza/determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente;
- ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF/addizionali 2024 va assunta come base imponibile “quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF” (ciò comporta una riliquidazione dell’IRPEF 2023 finalizzata alla determinazione dell’acconto 2024). Restano ferme le modalità ordinarie di determinazione degli acconti con riferimento al 2023;
- la quota di reddito assoggettata alla “Flat tax incrementale” è esclusa dalla base di calcolo ai fini dell’individuazione delle aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente. Trova infatti applicazione l’art. 3, comma 3, TUIR in base al quale è prevista l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva.
IMPRESA FAMILIARE
Con riferimento all’impresa familiare/azienda coniugale nella citata Circolare n. 18/E l’Agenzia precisa che:
- l’incremento di reddito va calcolato considerando l’intero reddito 2023 conseguito dall’impresa (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare/coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla stessa nel triennio 2020-2022;
- l’imposta sostitutiva trova applicazione soltanto con riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.
Vediamo un esempio.
1) Si ipotizzi la seguente situazione:
- Il maggior reddito di un’impresa familiare del triennio sia pari a € 100.000;
- il reddito conseguito dalla stessa nel 2023 sia pari a € 130.000.
Ipotizzando che la quota di reddito dell’imprenditore sia pari al 51% del reddito d’impresa, la base imponibile ai fini della “Flat tax incrementale” risulta pari a € 12.750 (25.000 x 51%).
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.