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Tassazione e valutazione delle cripo-attività.
15 Dicembre 2022
Pronta la domanda per la “rottamazione – quater” delle cartelle.
30 Gennaio 2023

La Finanziaria 2023: le principali novità entrate in vigore dal 01/01/2023.

È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2023.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le principali novità, entrate in vigore dal 01/01/2023.


CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI 1° TRIMESTRE 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella.

(Se stai visualizzando la presente circolare in versione mobile, ruota in orizzontale il telefono per una migliore comprensione della tabella)

Soggetti

Credito d’imposta

1 trim. 2022 2 trim. 2022 3 trim. 2022 4 trim. 2022 1 trim. 2023
Imprese energivore 20% 25% 40% 45%
Imprese non energivore 15% 30% 35%
Imprese gasivore 10% 25% 40% 45%
Imprese non gasivore

I nuovi crediti d’imposta in esame:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
  • sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

 

REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera della Legge Finanziaria 2023, in vigore dall’1.1.2023.

La modifica principale riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’accesso / uscita dal regime.

In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.


 

 

PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”.

In particolare per gli:

  • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
  • atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
  • stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023;

è previsto l’esonero dal pagamento:

  • dell’imposta di registro;
  • delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
  • in compensazione nel mod. F24.

 

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da imprese costruttrici.

La detrazione:

  • spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
  • va ripartita in 10 quote annuali.

 

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA

È confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta. sostitutiva:

  • gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
  • i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022.

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

 

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È confermata la riproposizione dell’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2023:

  • è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2022;
  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2023;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%: nella misura del 60% entro il 30.11.2023; il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.


 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al 15.11.2023 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16%, in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI

È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.

A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):

  • delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
  • degli interessi / somme aggiuntive;
  • della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate / versate in ritardo.

Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale è ancora in corso all’1.1.2023, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.

Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.

Quanto versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, è definitivamente acquisito e non è rimborsabile.


 

PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

È confermato il differimento di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019).

Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata.


 

RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE

È stato previsto che le somme dovute a seguito di:

  • controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis (dicasi Comunicazioni Bonarie);
  • controllo formale;

possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).


 

“RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE

È confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (ossia, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali) riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d’imposta precedenti.

Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.

La regolarizzazione si perfeziona con:

  • la rimozione dell’irregolarità / omissione;
  • il versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata.

Il “ravvedimento speciale”:

  • è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
  • è escluso per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.


 

STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000

STRALCIO CARICHI AMMINISTRAZIONI STATALI / AGENZIE FISCALI / ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI

È confermato l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:

  • di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  • risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui al DL 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui al DL 34/2019.

Dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.


 

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)

È confermata l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:

  • la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” DL 193/2016);
  • la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” DL 148/2017;
  • la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” DL 119/2018);
  • la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” DL 145/2018);
  • la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” DL 34/2019.

L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.

 

  • Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:

  • entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);
  • utilizzando l’apposito modello.

Per beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

 

  • Pagamento delle somme dovute

Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31.7.2023;
  • in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso:

la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;


 

NUOVI LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

È stato innalzato il limite dei ricavi dell’anno precedente cui è collegata la tenuta della contabilità semplificata da parte delle imprese individuali / società di persone / enti non commerciali, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti interessati.

In particolare per il 2023 la contabilità semplificata è consentita qualora i ricavi 2022 non siano superiori a:

  • € 500.000 (in luogo dei precedenti € 400.000) per i soggetti esercenti attività di prestazioni di servizi;
  • € 800.000 (in luogo dei precedenti € 700.000) per i soggetti esercenti altre attività.

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.


 

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

È confermata la modifica in base alla quale dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.


 

BONUS MOBILI

In sede di approvazione, relativamente al c.d. “bonus mobili”, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).


 

BONUS PSICOLOGO

In sede di approvazione è stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:

  • a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE.

 

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2023, del credito d’imposta, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
  • società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta:

  • non può essere superiore a € 10.000;
  • è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex L. 398/91

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

 

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