CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI 1° TRIMESTRE 2023
Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella.
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Soggetti |
Credito d’imposta |
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1 trim. 2022 | 2 trim. 2022 | 3 trim. 2022 | 4 trim. 2022 | 1 trim. 2023 | |
Imprese energivore | 20% | 25% | 40% | 45% | |
Imprese non energivore | — | 15% | 30% | 35% | |
Imprese gasivore | 10% | 25% | 40% | 45% | |
Imprese non gasivore | — |
I nuovi crediti d’imposta in esame:
REGIME FORFETARIO
Il regime forfetario è stato oggetto di alcune modifiche ad opera della Legge Finanziaria 2023, in vigore dall’1.1.2023.
La modifica principale riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’accesso / uscita dal regime.
In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.
PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36
È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”.
In particolare per gli:
è previsto l’esonero dal pagamento:
a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B
In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da imprese costruttrici.
La detrazione:
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA
È confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta. sostitutiva:
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022.
A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
È confermata la riproposizione dell’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2023:
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al 15.11.2023 il termine entro il quale provvedere:
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI
È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.
A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):
Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale è ancora in corso all’1.1.2023, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.
Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.
Quanto versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, è definitivamente acquisito e non è rimborsabile.
PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO
È confermato il differimento di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019).
Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata.
RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE
È stato previsto che le somme dovute a seguito di:
possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).
“RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE
È confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (ossia, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali) riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d’imposta precedenti.
Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfeziona con:
Il “ravvedimento speciale”:
È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.
STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000
STRALCIO CARICHI AMMINISTRAZIONI STATALI / AGENZIE FISCALI / ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI
È confermato l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:
Dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)
È confermata l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:
Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.
Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:
Per beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
NUOVI LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
È stato innalzato il limite dei ricavi dell’anno precedente cui è collegata la tenuta della contabilità semplificata da parte delle imprese individuali / società di persone / enti non commerciali, con conseguente ampliamento della platea dei soggetti interessati.
In particolare per il 2023 la contabilità semplificata è consentita qualora i ricavi 2022 non siano superiori a:
I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
È confermata la modifica in base alla quale dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.
BONUS MOBILI
In sede di approvazione, relativamente al c.d. “bonus mobili”, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).
BONUS PSICOLOGO
In sede di approvazione è stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:
BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2023, del credito d’imposta, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta:
Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex L. 398/91
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.