

Dopo l’approvazione da parte del Governo, è recentemente approdato alla Camera il disegno di legge della c.d. “Legge di bilancio 2021” contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2021, di seguito esaminate. Il testo, composto da 229 articoli, inizia ora l’iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva, prevista per la fine di dicembre.
Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità previste dalle suddette bozze:

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prevista la proroga dal 31.12.2020 al 31.12.2021 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.
Con la modifica dell’art. 16, DL n. 63/2013 è prevista la proroga dal 31.12.2020 al 31.12.2021 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR., nonché del c.d. “bonus mobili”.
Con la modifica dell’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è prorogato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.
Con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) è prorogato anche per il 2021 il c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile
Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale, è previsto che in caso di fusione/scissione/conferimento d’azienda deliberate dall’assemblea dei soci (o dal diverso organo competente) tra l’1.1 e il 31.12.2021, il soggetto risultante dalla fusione (incorporante)/beneficiario/conferitario può trasformare in credito d’imposta una quota delle attività per imposte anticipate (DTA).
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è prorogato fino 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” (Informative SEAC 9.6.2020 n. 169 e 21.10.2020 n. 306).
Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.
In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:
Il termine del 31.1.2021 sopra indicato è prorogato al 30.6.2021 dall’art. 41 in esame.
L’art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 – 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell’aumento di capitale.
Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020, fino al 31.12.2022, ovvero fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Dette agevolazioni, differenziate in base alle diverse tipologie di beni, presentano caratteristiche simili ai crediti d’imposta previsti dalla Finanziaria 2020 per gli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 qualora entro il 31.12.2020 sussistano le predette condizioni in termini di ordine/versamento acconti).
È prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto dall’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) è riconosciuto per le spese sostenute fino al 31.12.2022.
L’Amministrazione Finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.
Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto, con decorrenza dal 01/01/2021, la c.d. “Lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni/servizi di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
L’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, con decorrenza dal 01/12/2020, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).
Con l’implementazione del citato comma 288, è previsto che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
A favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali è prevista la possibilità di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
Per effetto dell’implementazione del comma 3-bis all’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “spesometro estero”/“esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica.
Dall’1.1.2022 con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97 è previsto che in caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).
É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene/prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di mancata emissione di ricevute fiscali/scontrini fiscali/documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali.
Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale/scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi. È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione, ovvero di memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri.