


Dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:
A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.
È confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
È confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.
È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68. La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
È confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.
In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
— INVESTIMENTI AGEVOLABILI
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
— MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017. Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017. Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
Altri beni. Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
— MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
— ADEMPIMENTI RICHIESTI
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
È previsto l’aumento da da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

È stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:
Emissione di CO2 del veicolo
Fino a 60 g/km: 25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km: 30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km: 40% (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km: 50% (60% per 2021)
È confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non tassazione per:

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali NB / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
In sintesi è previsto:
Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
È confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:
L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.
In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:
per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.
Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).
In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.
Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.
È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.
È stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti introdotta dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 in vigore a decorrere dall’1.1.2020.
Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.
Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di “DURC fiscale”) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente.
È confermata, con l’introduzione della nuova lett. a-quinquies) al comma 6 dell’art. 17, DPR, n. 633/72 l’estensione del reverse charge alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

È confermata, a seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.
È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.
In sede di conversione è prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta:
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.
Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.
È confermato, con la sostituzione dell’art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 il riconoscimento, per il 2019 e 2020, del contributo per l’acquisto dei c.d. “dispositivi antiabbandono” pari a € 30.
Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che non usano il dispositivo di allarme in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono applicabili dal 6.3.2020.