L’art. 18, comma 2, D.L. n. 36/2022 ha disposto, di fatto, la soppressione dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che:
Così come previsto dal successivo comma 3, tale modifica è applicabile a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000.
Per quanto riguarda l’emissione della fattura elettronica gli operatori forfettari avranno cura di indicare alcuni aspetti specifici di seguito evidenziati:
Le fatture elettroniche emesse ricadranno nell’obbligo di conservazione digitale trattandosi di documento informatico rilevante fiscalmente.
Per quanto riguarda le fatture elettroniche di acquisto, ricevute dagli operatori forfettari con ricavi/compensi 2021 superiori ad € 25.000, dal 1° luglio 2022 vi sarà l’obbligo di procedere alla relativa conservazione elettronica, al pari di quanto accade agli altri operatori già obbligati.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i contribuenti minimi/forfetari, ed soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi e compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro” (secondo la nuova modalità di invio che prevede l’emissione di una autofattura elettronica al fine di comunicare l’avvenuta operazione all’Agenzia delle Entrate).
Il citato obbligo non coinvolge, almeno inizialmente, la totalità dei contribuenti forfettari; infatti coloro che nell’anno precedente (2021) hanno percepito ricavi e compensi fino ad € 25.000 potranno continuare ad emettere fattura cartacea.
Dal 1° gennaio 2024 tale obbligo si estenderà alla totalità dei soggetti, non rilevando più, il limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti.
Come noto, così come disposto dall’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972:
La mancata emissione del documento entro i termini sopra elencati, pertanto, comporta l’applicazione di determinate e significative sanzioni.
Nel caso di operazioni esenti si applica quanto disposto dall’art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede una sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di € 500.
Tuttavia se la violazione non rileva né ai fini del calcolo IVA, né ai fini del calcolo delle imposte sui redditi, anche in questo caso la sanzione è compresa da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.
Il comma 3, art. 18, D.L. n. 36/2022 dispone che: “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Pertanto dalla lettura del citato comma si evince che per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022, è previsto un periodo transitorio durante il quale i soggetti obbligati dal nuovo adempimento, potranno emettere la fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, rispetto agli ordinari 12/15 giorni previsti per l’emissione della fattura immediata/differita, senza incorrere in sanzioni.