In questi giorni sono state emanate dal MEF le nuove regole per il pagamento del bollo su fatture elettroniche a partire da quelle emesse dal 1° gennaio 2019.
A partire da tale data, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo ed indicando in fattura, l’apposita dicitura per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale.
Per quanto riguarda l’ammontare da versare per le e-fatture emesse, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a comunicarlo al contribuente, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi). Tutte le informazioni verranno riportate all’interno dell’area riservata del contribuente.
Come pagare?
Due modalità di pagamento previste:
Quali fatture?
Il bollo sulla fattura elettronica e su tutte le fatture cartacee, anche mediche, è obbligatorio se l’importo complessivo è superiore a € 77,47, e si applica su:
In base a quanto previsto dal Mef, a partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, cambia la modalità e la scadenza di pagamento.
In primis, la nuova scadenza di pagamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche diventa la seguente:
Facciamo quindi qualche esempio:
fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre gennaio – febbraio – marzo: l’imposta di bollo va pagata entro il 20 aprile 2019;
fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre aprile – maggio – giugno: il bollo va pagato entro il 20 luglio 2019;
fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre luglio – agosto – settembre: l’imposta va assolta entro il 20 ottobre 2019;
fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre ottobre – novembre – dicembre: imposta va pagata entro il 20 gennaio 2020.
Quale dicitura?
La dicitura che i contribuenti devono utilizzare per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica 2019 è la stessa che si utilizza su quelle cartacee, ossia:
– Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014 –
dal momento però che la fattura elettronica è compilata tramite programma SdI, Sistema di Interscambio o altro software, il contribuente deve solo valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.
Le nuove regole non operano per gli atti e i documenti fiscali informatici diversi dalle fatture elettroniche.
Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri (ad esempio il libro giornale) resta invece fermo quanto già previsto dal Dm del 17 giugno 2014 che prevede il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo o 29 aprile per gli anni bisestili.