


Dall’1.7.2021 entrerà in vigore la nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali ed in particolare le nuove regole per le c.d. “vendite a distanza” (anche tramite siti internet).
In tale contesto l’attuale regime MOSS (Mini One Stop Shop) riservato ad oggi ai servizi elettronici sarà esteso alle c.d. “vendite a distanza” e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali con l’applicazione dei nuovi regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop).
In attesa dell’approvazione definitiva dell’apposito Decreto di recepimento delle predette disposizioni, il MEF ha comunicato l’attivazione, a decorrere dall’1.4.2021, da parte dell’Agenzia delle Entrate degli specifici servizi (“OSS non UE”, “OSS UE” e “IOSS”) al fine di consentire ai soggetti passivi, residenti e non residenti, di aderire ai citati nuovi regimi.
Con il recente Comunicato stampa 29.3.2021 il MEF ha reso nota la possibilità per i soggetti interessati di provvedere, a partire dall’1.4.2021, alla registrazione ai nuovi regimi IVA disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.
In particolare a decorrere dall’1.7.2021 saranno operativi ed obbligatori:
Le predette novità applicabili alle vendite a distanza nei confronti di consumatori finali (privati) possono essere così sintetizzate:
In pratica il citato regime semplificato “MOSS” (Mini One Stop Shop) attualmente applicabile ai servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) è esteso anche alle vendite di beni e servizi effettuate nei confronti di consumatori finali UE.
La nuova disciplina interessa anche le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da parte di soggetti passivi UE non stabiliti nello Stato “di consumo” delle stesse, nonché le c.d. “vendite a distanza” di beni importati con destinazione in Italia ovvero in altri Stati UE di valore non superiore a € 150 non soggetti ad IVA all’importazione per i quali l’imposta è versata tramite il c.d. “IOSS”.
Inoltre è previsto un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione applicabile ai beni di valore non superiore a € 150, applicabile da parte dei soggetti che non utilizzano il predetto regime.
L’adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”, con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l’effettuazione di un unico versamento dell’IVA dovuta su tutte le operazioni in esame.
Restiamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.