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Le novità del Decreto Omnibus.

Con il recente c.d. “Decreto Omnibus” (DL 99/2021) il Legislatore ha previsto due importanti novità: la sospensione del c.d. “Cashback di Stato” per il secondo semestre 2021 (1.7 – 31.12.2021) e l’introduzione di un nuovo credito d’imposta usufruibile dagli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo che acquistano/noleggiano/utilizzano strumenti di pagamento elettronico.


Sospensione programma “CASHBACK” – Art. 1, commi da 1 a 7

L’art. 1, commi da 288 a 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) aveva previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “Cashback”).

Con il Decreto n. 156/2020, il MEF aveva definito le modalità attuative applicabili al “Cashback”, prevedendo in particolare, a decorrere dall’1.1.2021, un rimborso percentuale (pari al 10%) calcolato sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un rimborso “speciale” a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzavano, in un semestre, il maggior numero di transazioni con i medesimi strumenti di pagamento.

Ora l’art. 1, commi 1 e 2 del Decreto in esame ha disposto la sospensione del “Cashback” per il secondo semestre 2021 (1.7 – 31.12).

♦ TERMINI PER I RIMBORSI

Come disposto dall’art. 1, comma 3, lett. a) del Decreto in esame, i termini per l’accredito dei rimborsi relativi al primo semestre 2021 e primo semestre 2022 sono posticipati rispettivamente al 30.11.2021 e 30.11.2022.

 

Credito d’imposta acquisto/noleggio/utilizzo/utilizzo POS e sistemi evoluti di pagamento elettronico – Art. 1, comma 11

Con l’introduzione del nuovo comma 22-bis al citato DL n. 124/2019 è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 acquistano/noleggiano/utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi (RT).

Il credito d’imposta:

  • è parametrato al costo di acquisto/noleggio/utilizzo degli strumenti stessi nonché delle spese di convenzionamento e per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;
  • è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 160, in misura differenziata a seconda dei ricavi/compensi 2020.

In aggiunta, agli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo che nel 2022 acquistano/noleggiano/utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 320, in misura differenziata a seconda dei ricavi/compensi 2020.

♦ MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:
• esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
• successivamente al sostenimento della spesa.

♦ CARATTERISTICHE DEI CREDITI D’IMPOSTA

I crediti d’imposta in esame:

  • devono essere indicati nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi in cui interviene il relativo utilizzo;
  • non sono tassati ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

 

Incremento credito d’imposta commissione POS – Art. 1, comma 10

È incrementato, dal 30% al 100%, il credito d’imposta relativo alle commissioni maturate nel periodo 1.7.2021-30.6.2022 sui pagamenti elettronici effettuati tramite i predetti strumenti di pagamento (POS / “evoluti”) spettante alle imprese/lavoratori autonomi che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.

 

 

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