

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, ossia le fatture e gli “altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati”.
Tutti i vari documenti, inerenti l’investimento, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020, ivi intendendo una dicitura similare alla seguente: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.
L’inadempienza di tale onere documentale può arrecare al beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo dell’Agenzia delle entrate, la grave conseguenza consistente nella revoca dell’agevolazione.
Ne deriva l’importanza, per i potenziali beneficiari, di attivarsi tempestivamente con i rispettivi fornitori dei beni, affinché venga riportato, in ogni documento attestante l’investimento, il corretto riferimento di Legge. Si ricorda che tale onere grava indistintamente:
Per quanto concerne, invece, l’elenco dei documenti idonei a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, che devono contenere l’espresso riferimento alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ed essere conservati per eventuali controlli, allo stato attuale il Legislatore non ha precisato alcuna tipologia in particolare.
A mero titolo esemplificativo,
– in caso di acquisizione a titolo di proprietà del bene i documenti rilevanti possono essere:
– in caso di acquisizione del bene tramite locazione finanziaria i documenti rilevanti possono essere:
– in caso di investimenti in beni strumentali “prenotati al 31.12.2020”, in relazione ai quali l’agevolazione si applica per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2021, dovranno essere conservati anche i documenti attestanti entrambe le seguenti condizioni da verificarsi al 31.12.2020:

Gli oneri documentali sopra descritti devono essere assolti anche dagli esercenti arti e professioni che effettuano un investimento in beni materiali strumentali nuovi di cui al comma 188, onde beneficiare del credito d’imposta in misura pari al 6% del costo di acquisizione entro il limite complessivo di 2 milioni di euro.
Per i soli beni materiali e immateriali 4.0, inclusi rispettivamente negli elenchi dell’allegato A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017, è previsto un ulteriore onere documentale (eredità della previgente disciplina del c.d. iper ammortamento).
La fruizione del credito d’imposta maggiorato per investimenti in beni 4.0 di cui ai commi 189 e 190 impone la produzione:

La dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, la perizia tecnica semplice o l’attestato di conformità devono contenere: l’attestazione delle caratteristiche tecniche tali da determinare l’inclusione dei beni negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017; l’attestazione del requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (resta salva la facoltà per l’impresa di optare per la perizia tecnica semplice o l’attestato di conformità anche nel caso di investimenti in beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro).