

In tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da
viene introdotto
La committente deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate.
Sul punto, la circolare precisa che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato che:
Per esigenze di semplificazione, viene affermato che le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando queste siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Se all’esito della predetta attività di controllo, dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena l’applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante.
Come chiarito nella circolare stessa, sono esclusi dai richiamati obblighi di controllo le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d’impresa, agricola o arti o professioni.
Al riguardo, la circolare precisa che il divieto di compensazione in parola non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 quali, ad esempio, i crediti tributari (Iva ed imposte dirette).

Le imprese appaltatrici devono versare le ritenute (Irpef e relative addizionali) sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.
Oltre a ciò, le imprese appaltatrici devono comunicare ai committenti i dati retributivi per ogni opera o servizio, di versamento separato delle ritenute per ciascuno di essi, nonché l’obbligo trasmissione agli stessi degli F24 di versamento delle ritenute.
Si ricorda che è sempre possibile disapplicare la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall’Amministrazione finanziaria il certificato di affidabilità fiscale (adottato con il provvedimento direttoriale n. 54730 del 6 febbraio 2020) da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.