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Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. n. 13 del 12/02/2024)

CHI RIGUARDA: imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA purché con ricavi e compensi inferiori ad Euro 5.164.569.

QUANDO: entro il 31/10/2024 si deve decidere se aderire o meno alla proposta.


 

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB) è una procedura di verifica, basata su un accordo tra professionisti/imprese e l’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale si stabiliscono in anticipo i redditi e il valore della produzione netta da tassare. In cambio, viene garantito un trattamento premiale. In via preventiva, in attesa dell’avvio delle procedure di Studio per l’adesione (o meno) alla proposta di Concordato Preventivo, previsto per la seconda metà del mese di settembre, ecco le prime sintetiche indicazioni operative.

 


La riforma fiscale 2023 ha introdotto il cosiddetto “Concordato Preventivo Biennale (CPB)”, strumento tramite il quale le imprese e i professionisti di minori dimensioni concordano in via preventiva (per gli anni 2024 e 2025) il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (nonché l’imponibile IRAP) da dichiarare nel periodo oggetto di concordato. Su tale reddito sono liquidate le imposte, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito.

Per effetto del decreto correttivo della riforma è stata prevista per gli anni concordati l’applicazione di una flat-tax sul maggior reddito concordato con aliquota variabile tra il 3% e il 15%.

Secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Decreto la proposta è elaborata a partire dai dati inseriti nell’apposita procedura informatica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al CPB i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono l’attività in Italia con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569:

  • che applicano gli ISA, ossia che esercitano un’attività per la quale sono previsti gli ISA e non presentano cause di esclusione dagli stessi (nel 2023);
  • in regime forfetario.

La disciplina, pur essendo unitaria, è differenziata per i soggetti ISA (vincolo biennale per gli ani 2024 e 2025)) e per i forfetari (vincolo annuale per il solo 2024) tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di soggetti, anche in ordine alle diverse informazioni in possesso da parte dell’Agenzia Entrate.

Il concordato non ha alcun effetto ai fini dell’IVA i cui adempimenti formali nonché di versamento dell’imposta restano quelli ordinariamente previsti.

Il reddito concordato ha effetto ai fini previdenziali, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo maggiore

 

PROPOSTA DEL FISCO E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L’effettuazione della proposta da parte del Fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati del fisco nonché dei dati relativi al 2023 (periodo precedente a quello concordato) presenti nel mod. ISA e più in generale nella dichiarazione redditi.

La proposta di reddito concordato, dal punto di vista pratico:

  • per i soggetti ISA scaturisce direttamente dal software di calcolo ISA (previa compilazione del relativo modello incluso il nuovo quadro P);
  • per i forfetari con analogo software integrato nel mod. REDDITI (previa compilazione del quadro LM, sez. VI).

 

La proposta non deriva quindi da una specifica comunicazione al contribuente da parte dell’Agenzia,ma da un automatismo previo invio di dati necessari alla formulazione della stessa.

 

L’accettazione del contribuente avviene mediante sottoscrizione:

  • per i soggetti ISA del quadro P integrato nel mod. ISA;
  • per i forfetari del quadro LM, sez. VI del mod. REDDITI PF;

entro il 31 ottobre 2024, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

>>> Il contribuente è ovviamente libero o meno di accettare la proposta del fisco <<<

 

SOCI E ASSOCIATI

L’accettazione della proposta vincola al rispetto del reddito concordato anche i soci/associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale.


 

Di seguito una breve tabella di riepilogo (N.B. per una migliore lettura tramite un dispositivo mobile si invita  a ruotarlo in modalità orizzontate/landscape)

 

SOGGETTI ISA (2024-2025) FORFETARI (2024)
Requisiti Applicazione ISA. Non possono accedere i soggetti con cause di esclusione nell’anno precedente (2023). Assenza debiti tributari/contributivi o estinzione entro il 31.10.2024 se residuo < € 5.000 Assenza debiti tributari/contributivi o estinzione degli stessi entro il 31.10.2024 se importo residuo < € 5.000
Cause di esclusione CPB

Omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti (2021-2022-2023)

Condanna per reati, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio

Presenza di redditi esenti che concorrono alla base imponibile in misura superiore al 40%

Passaggio nel 2024 al regime forfetario

Operazioni straordinarie nel 2024

Omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti (2021-2022-2023)

Condanna per reati, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio

Inizio attività nel periodo precedente (2023)

Effetti accettazione

Dichiarare gli importi concordati per il 2024 e 2025, ossia il reddito derivante dalla proposta, eventualmente rettificato da plus/minusvalenze e sopravvenienze nonché dalle perdite su crediti (MIN € 2.000)

Analoga regola per l’IRAP (MIN € 2.000)

Dichiarare gli importi concordati, ossia il reddito derivante dalla proposta per il 2024 al netto dei contributi previdenziali

(MIN € 2.000)

Adempimenti

contabili e fiscali

Permangono gli obblighi di fatturazione, registrazione e invio dei corrispettivi telematici, di tenuta delle scritture contabili e redazione della dichiarazione dei redditi incluso il mod. ISA, nonché della dichiarazione IRAP Permangono gli obblighi di fatturazione e invio dei corrispettivi telematici, conservazione delle fatture e redazione della dichiarazione dei redditi
Benefici Riconosciute premialità ISA anche ai fini IVA (esclusione società di comodo, esonero visto, no accertamenti analitico-presuntivi)
Esclusione da accertamenti ex art. 39 DPR 633/73 (imposte sui redditi)
Acconto L’acconto 2024 con metodo storico è calcolato incrementando il maggior reddito / IRAP concordato rispettivamente in misura pari al 10% / 3% L’acconto 2024 con metodo storico è calcolato incrementando il maggior reddito concordato rispettivamente in misura pari al 10% o al 3% per forfetari start up
Flat-tax Sul maggior reddito concordato imposta sostitutiva differenziata in relazione al punteggio ISA (pari o superiore a 8 -> 10%, pari o superiore a 6 -> 12%, inferiore a 6 -> 15%) Sul maggior reddito concordato imposta sostitutiva del 10% o del 3% per forfetari start up
Cessazione

dall’anno

in cui si verifica

Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale il contribuente:

  • modifica l’attività esercitata (modifica ISA applicabile) nel biennio concordato rispetto al periodo precedente
  • cessa l’attività
  • adotta il regime forfetario
  • effettua un’operazione straordinaria
  • dichiara ricavi/compensi > € 7.746.853

Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale il contribuente:

  • modifica l’attività esercitata (modifica coefficiente redditività) nell’anno concordato rispetto a quella del periodo precedente
  • cessa l’attività
  • dichiara ricavi/compensi > € 150.000
Decadenza

retroattiva per tutti i periodi concordati

Il CPB cessa di produrre effetto per entrambi i periodi concordati se:

  • a seguito di accertamento risultano ricavi non dichiarati o costi fittizi superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente
  • commesse altre violazioni non lievi
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito o VAP diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta
  • vengono meno i requisiti ex art. 10, co. 2

Il CPB cessa di produrre effetto per il periodo concordato se:

  • a seguito di accertamento risultano ricavi non dichiarati superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente
  • commesse altre violazioni non lievi
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta
  • vengono meno i requisiti ex art. 33

 

Appena disponibili le informazioni di base necessarie alla valutazione della proposta concordataria presentata dall’Agenzia delle Entrate a ciascuno dei nostri Clienti, lo Studio, tramite specifica mail, contatterà gli interessati per condividere eventuali valutazioni sul tema.

 

 

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