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Come versare online l’Imposta di Bollo

Come noto, dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47.

 

Prima di analizzare le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ricordiamo che con il principio di alternatività IVA/BOLLO:

– sono sempre ESENTI dalla marca da bollo:

  • Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
  • Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
  • Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

– sono invece SOGGETTE alla marca da bollo, le fatture di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:

  • Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
  • Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
  • Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
  • Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
  • Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

 

 

In considerazione del fatto che sulle fatture elettroniche non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, per assolvere l’adempimento su quelle emesse dal 01/01/2019 l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 42 del 10 aprile 2019, ha stabilito le seguenti regole:

  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo;
  • sarà la stessa Agenzia delle Entrate a render noto l’ammontare dovuto nell’area riservata del proprio sito Internet;
  • il pagamento potrà essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. F24.

In attuazione di quanto sopra, nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha già pertanto reso disponibile, in un’apposita area riservata della Sezione “Fatture e corrispettivi, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare entro il prossimo 23/04/2019 ed ha già istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24 (nel caso si opti per questo mezzo di pagamento).  

 

COME PROCEDERE AL PAGAMENTO – LE ISTRUZIONI

Come sopra accennato, grazie ai dati relativi alle fatture transitate per il SdI, l’Agenzia delle Entrate:

  1. comunica, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto;
  2. mette anche già a disposizione il mod. F24 precompilato, qualora il contribuente scelga di effettuare il versamento con tale modalità in luogo dell’addebito diretto sul c/c bancario o postale.

 

Risultati immagini per pagamento online

 

Per accedere alla nuova funzione online di “Pagamento dell’imposta di bollo” è necessario:

  • entrare nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”;
  • nell’ambito dei “Servizi disponibili”, scegliere “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

 

Si ottiene così una videata nella quale sono riepilogati i dati relativi all’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento.

 

 

Dall’icona della colonna “Calcolo pagamento bollo” si accede alla videata dalla quale è possibile scegliere la modalità di pagamento, ossia:

  • tramite l’addebito diretto sul c/c;

ovvero

  • tramite il mod. F24 di cui è fornita una copia precompilata.

Si evidenzia che il numero di documenti “proposto” dall’Agenzia delle Entrate può essere modificato con conseguente ricalcolo dell’imposta dovuta.


 

I CODICI TRIBUTO per IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

In occasione dell’introduzione del modello F24 precompilato per il pagamento dell’imposta di bollo, con la citata Risoluzione n. 42/E, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto i CODICI TRIBUTO da utilizzare in caso di

  • imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

 

Nel primo caso (bollo su fatture elettroniche) i codici tributo relativi da utilizzare per il versamento sono:

COD. TRIB. 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014

COD. TRIB. 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014

COD. TRIB. 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014

COD. TRIB. 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6, DM 17.6.2014

COD. TRIB. 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6, DM 17.6.2014 – SANZIONI

COD. TRIB. 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6, DM 17.6.2014 – INTERESSI

In particolare, 

  • deve essere utilizzata la Sezione “Erario”;
  • e quale “anno di riferimento”  deve essere indicato l’anno cui si riferisce il versamento (2019).

 

Nel secondo caso (bollo su libri/registri) i codici tributo relativi da utilizzare per il versamento sono:

COD. TRIB. 2501Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, DM 17.6.2014

COD. TRIB. 2502Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, DM 17.6.2014 – SANZIONI

COD. TRIB. 2503Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, DM 17.6.2014 – INTERESSI

N.B.= É da sottolineare l’importanza di questi ultimi codici in quanto dovranno essere utilizzati anche per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche (senza IVA) emesse fino al 31/12/2018.

 


 

EDM Consulting STP resta ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

 

 

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