A partire dall’01/01/2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti gli operatori (soggetti passivi IVA). Ma nel frattempo il Legislatore ha:
– anticipato l’obbligo al 01/07/2018 per le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA e per le prestazioni rese da subappaltatori/ subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito dei contratti di appalto pubblici;
– differito al 01/09/2018 l’obbligo in esame per le cessioni a turisti extraUE rientranti nell’ambito del “tax free shopping.
Relativamente all’ambito soggettivo dei destinatari della fattura elettronica, va fatto riferimento all’elenco consultabile sul sito Internet www.indicepa.gov.it.
La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria dal 01/07/2018 per le seguenti operazioni:
- acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
Mentre dal 01/01/2019 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Il nuovo obbligo rappresenta un passo “epocale” verso la gestione digitale della contabilità, che ridefinisce il rapporto tra cliente e studio professionale / società di servizi (si parte dalla compilazione / generazione / memorizzazione delle fatture, passando alla ricezione delle fatture d’acquisto, per arrivare alla contabilizzazione “digitale” delle stesse).
CALENDARIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

01/07/2018: OBBLIGO PER CARBURANTI E SUBAPPALTATORI
- Acquisti di carburante per autotrazione (per un maggior approfondimento vi consigliamo di leggere il seguente nostro articolo)
- Cessioni di benzina e gasolio
- Prestazioni rese da subappaltatori / subcontraenti appalti pubblici
01/09/2018: OBBLIGO PER CESSIONI DI BENI A TURISTI PRIVATI EXTRA-UE
- La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra UE “privati” è contenuta nell’art. 38-quater, DPR n. 633/72, in base al quale detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’IVA assolta.
Il regime citato è applicabile al ricorrere delle seguenti condizioni:
- il turista deve essere un soggetto “privato” domiciliato o residente in uno Stato extra-UE;
- l’acquisto deve essere di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa) e per lo stesso deve essere emessa fattura;
- i beni acquistati devono essere destinati all’uso personale / familiare;
- i beni devono essere trasportati fuori dall’UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nei bagagli personali del turista (anche se “con bagaglio appresso” ovvero con “bagaglio non accompagnato”). La materiale uscita dei beni dal territorio UE deve risultare dal visto apposto sulla fattura dalla Dogana di uscita (nazionale o di altro Stato membro);
- la fattura vistata deve essere restituita al commerciante entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione.
01/01/2019: OBBLIGO PER TUTTI GLI ALTRI OPERATORI
- Dal 01/01/2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
L’estensione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarderà non solo le operazioni tra soggetti passivi (B2B) ma anche quelle nei confronti dei soggetti privati (B2C). L’obbligo non riguarda i contribuenti minimi / forfetari, nonché le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.