Con la presente informativa si vuole delineare una panoramica delle detrazioni previste a favore dei contribuenti che effettuano nel corso del 2024 interventi edilizi a miglioramento dei propri immobili. In particolare:
Nel 2024 è inoltre ancora riconosciuto il c.d. “bonus arredo” sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’arredo dell’immobile “ristrutturato”.
Il D.L. n. 34/2020, articolo 119, disciplina la maxi detrazione, spettante per le spese sostenute a fronte di specifici lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, i c.d. interventi “trainanti”.
A seguito delle numerose modifiche normative intervenute, è previsto un termine differenziato di utilizzo del beneficio a seconda del soggetto che effettua gli interventi ed al verificarsi di determinate condizioni, prevedendo, in alcuni casi, un termine esteso fino al 2025 e una progressiva diminuzione dell’aliquota di detrazione.
Attualmente il Superbonus prevede le seguenti aliquote
Gli interventi “trainanti” attivano inoltre la maxi-detrazione (con le medesime aliquote) anche per specifici interventi realizzati congiuntamente, per questo definiti “trainati”, tra cui:
N.B.= Per quanto riguarda la disciplina relativa al 2024, la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 (c.d. “Salva spese”) hanno introdotto alcune modifiche di rilievo.
In sintesi:
La detrazione per recupero edilizio dal 2012 è disciplinata a regime dall’articolo 16-bis, TUIR, rubricato “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
La disciplina di cui all’articolo 16-bis, TUIR che prevede la detraibilità del 36% delle spese sostenute nel limite di€ 48.000 per unità immobiliare, è stata in realtà applicata solo nei primi mesi del 2012, in quanto il Legislatore ha successivamente disposto un aumento della percentuale di detraibilità e del limite di spesa agevolabile.
In particolare:
Le successive Leggi di Stabilità/Leggi di Bilancio hanno costantemente prorogato le citate previsioni di favore.
La Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, comma 37, lett. b), n. 1), ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione per recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, TUIR, nelle maggiori misure previste dall’articolo 16, D.L. n. 63/2013.
In particolare, anche per il 2024 la detrazione è attribuita nella percentuale del 50% delle spese sostenute per la generalità degli interventi, ovvero:
N.B.= Dal 1° gennaio 2025, se non sarà operata una nuova proroga delle maggiori detrazioni di cui al D.L. n. 63/2013, tornerà in vigore la disciplina “a regime” di cui all’art. 16-bis, TUIR (detrazione del 36% nel limite di spesa di € 48.000,00 per unità immobiliare).
La detrazione per interventi di risparmio energetico è stata introdotta dalla Legge n. 296/2006.
Prevista inizialmente solo per il periodo di imposta 2007, detta agevolazione è stata prorogata di anno in anno secondo l’impianto originario, fino all’intervento del D.L. n. 63/2013 che ha disposto l’aumento della percentuale di detrazione (dal 55% al 65%) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013. Tali previsioni sono state confermate dalle successive Leggi di Stabilità/Leggi di Bilancio intervenute negli anni.
L’articolo 1, comma 37, lett. a), numeri 1 e 2, Legge n. 234/2021, ha prorogato la detrazione per risparmio energetico fino al 31 dicembre 2024 confermando:
N.B.= Dal 1° gennaio 2025, se non sarà operata una nuova proroga, la detrazione per risparmio energetico non sarà più fruibile. Le spese sostenute in tal senso potrebbero essere detraibili ai sensi dell’art 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR (interventi di recupero edilizio tesi al risparmio energetico) solo da parte dei soggetti IRPEF, nel limite di € 48.000 e con percentuale di detrazione pari al 36% (considerando la disciplina “a regime” dal 1° gennaio 2025).
L’art. 16, comma 1-bis, D.L. n. 63/2013, in vigore dal 3 agosto 2013, ha introdotto la detrazione del 65% nel limite di € 96.000 delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche effettuati su edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2). Successivamente, la Legge n. 232/2016, dal 2017, ha disposto che la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% (invece che del 65%) delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (sempre nel limite di € 96.000).
Da ultimo l’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021 ha prorogato l’operatività dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2024 con le medesime modalità.
La detrazione rimane fissata nella misura del 50% (sempre nel limite di € 96.000).
Il bonus è concesso per interventi:
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo (10 quote, fino al 2016).
Il comma 1-quater dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, dispone inoltre che, qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:
Qualora tali interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% (una classe di rischio inferiore) e all’85% (due classi di rischio inferiori), nel limite di spesa di € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
La Legge n. 205/2017 (art. 1, commi da 12 a 15) ha introdotto per il 2018 la detrazione IRPEF fruibile dal proprietario/detentore dell’immobile su cui sono effettuati interventi di:
La detrazione spettante è pari al 36% delle spese sostenute nel limite di € 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo e va ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.
Tale detrazione è stata confermata nel corso degli anni e da ultimo fino al 2024 dalla Legge n. 234/2021 (comma 38).
L’articolo 119-ter, D.L. n. 34/2020, introdotto dal comma 42, Legge di Bilancio 2022, ha disciplinato la detrazione del 75% per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
L’art. 119-ter, nella sua formulazione originaria, limitava l’applicazione dell’agevolazione esclusivamente alle spese sostenute nel 2022; da ultimo, l’art. 1, comma 365, lettera a), Legge di Bilancio 2023, ha disciplinato l’estensione della misura fino al 31 dicembre 2025. La norma aveva portata generale ed ammetteva al beneficio i costi relativi agli interventi finalizzati al superamento di tutte le barriere architettoniche (“verticali” ed “orizzontali”), eseguiti nel rispetto dei requisiti stabiliti al Regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, nonché agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e allo smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto, in caso di sostituzione dello stesso.
Tale detrazione è stata confermata ma, allo scopo di contrastare l’indebito utilizzo della detrazione del 75% per superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, l’art. 3, D.L. n. 212/2023, convertito dalla Legge di conversione 22 febbraio 2024, n. 17 (pubblicata sulla G.U. 27 febbraio 2024, n. 48), è ora prevista la puntuale individuazione degli interventi agevolabili, che operativamente si traduce nella riduzione delle tipologie di opere ammissibili.
La nuova previsione ammette alla detrazione del 75% gli interventi aventi ad oggetto esclusivamente la rimozione delle barriere “verticali”, vale a dire:
L’articolo 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, aveva disposto la detraibilità nella misura del 50% e fino ad un massimo di € 10.000, delle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus arredo”). Le successive Leggi di Stabilità/Leggi di Bilancio hanno costantemente prorogato l’agevolazione in esame, modificando tuttavia il limite massimo di spesa agevolabile; da ultimo, la Legge n. 234/2021 ha ridotto per gli anni 2023 e 2024 il limite di spesa a € 5.000 (la Legge n. 197/2022 ha tuttavia rimodulato il limite per il 2023, incrementandolo da € 5.000 ad € 8.000). Non essendo stati previsti ulteriori modifiche, per il 2024, il suddetto limite resta fermo a € 5.000.
Si ricorda che, a seguito dell’introduzione nel corso del 2021 delle nuove etichette energetiche a livello europeo per alcuni elettrodomestici, dal 2022 sono state aggiornate le classi energetiche che devono rispettare gli elettrodomestici per fruire dell’agevolazione.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la disciplina del bonus arredo per le spese sostenute nel 2024 prevede:
N.B.= Le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2024 risultano agevolabili solo in presenza di interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2023.