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Bonus per i lavoratori autonomi: requisiti e click day per le domande.

Bonus 200 euro per le partite IVA: l’attesissimo decreto attuativo, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riporta le prime istruzioni da seguire per presentare domanda e in particolare i dati che autonomi e professionisti dovranno dichiarare tramite il modulo di istanza.


Con il recente DM 19.8.2022 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha individuato i criteri e le modalità di concessione dell‘indennità una tantum, pari a € 200,00,  a favore dei soggetti titolari di partita IVA.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’indennità in esame è destinata a:

  • lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS ossia:
    • artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
    • professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali) ai quali è riservato una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni;

che soddisfano le seguenti condizioni:

  • non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
  • un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

 

ISCRIZIONE ALL’ENTE DI PREVIDENZA / ASSISTENZA

In merito al requisito riguardante l’iscrizione all’INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, l’art. 2, DM 19.8.2022 specifica che per poter fruire dell’indennità in esame è necessario che i predetti soggetti al 18.5.2022 (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) devono:

  • risultare iscritti alla propria gestione previdenziale;
  • essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata;
  • aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020. 

 

REDDITO COMPLESSIVO 2021 NON SUPERIORE A € 35.000

In merito al requisito della soglia reddituale di € 35.000 l’art. 4 del Decreto in esame specifica che “dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.

Da quanto sopra si desume quindi che va data rilevanza al reddito complessivo assoggettabile a IRPEF al netto:

  • del reddito dell’abitazione principale;
  • dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • dei trattamenti di fine rapporto;
  • di competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

 

 

PRESENTAZIONE DELL’APPOSITA DOMANDA

Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità una tantum sono tenuti a presentare, previa identificazione tramite canale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.

È demandata ai singoli Enti previdenziali (INPS, Inarcassa, CDC, ecc.) la definizione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda.

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:

  • la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
  • di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.

Il soggetto interessato deve inoltre:

  • allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
  • indicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio.

 

AMMONTARE DELL’INDENNITÀ SPETTANTE

Per i soggetti che hanno regolarmente presentato l’apposita domanda e soddisfano i requisiti richiesti l’indennità spettante ammonta a € 200,00. 

 

CLICK-DAY E MONITORAGGIO DELLE RISORSE DISPONIBILI

L’INPS / Ente previdenziale, verificata la regolarità della domanda presentata, provvede ad erogare l’indennità sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive. In particolare:

  • l’indennità è erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte (trattasi quindi di un click-day);
  • è previsto il monitoraggio, con cadenza settimanale, da parte del Ministero del Lavoro delle domande presentate e di quelle ammesse a pagamento.

Alla luce di quanto sopra descritto ed in attesa della definizione delle tempistiche relative alla presentazione delle istanze di concessione del contributo in oggetto, invitiamo tutti i clienti a dotarsi, se non già fatto, di una chiave di accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si tratta infatti di un sistema di identificazione digitale che tramite un’unica credenziale (username e password), rappresentante l’identità digitale e personale di ogni cittadino che è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione, consente di utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.

 

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