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Assegni Familiari: cambiano le regole.

DAL 1° APRILE NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, con la quale ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2019, i lavoratori interessati dovranno inviare la richiesta di assegno al nucleo familiare all’INPS esclusivamente in modalità telematica, venendo meno, pertanto, la presentazione del modello “ANF/DIP” al datore di lavoro, al quale verranno successivamente messi a disposizione dall’Istituto gli importi di ANF spettanti ai lavoratori.

 

Da tale data, infatti, i lavoratori interessati dovranno avanzare l’istanza per la richiesta degli ANF esclusivamente in modalità telematica.

A tale proposito, l’INPS spiega che le domande inviate tramite il canale telematico saranno istruite dall’Istituto al fine di:

  • verificare il diritto del lavoratore a beneficiare dell’ANF;
  • determinare la misura della prestazione familiare, individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.

Il richiedente sarà informato direttamente dell’esito della sua richiesta solo in caso di reiezione, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata (accesso al sito INPS mediante PIN) sarà comunque possibile visionare l’esito della domanda presentata.

Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell’apposita procedura “ANF DIP”.

L’INPS precisa che i lavoratori che avessero presentato al proprio datore di lavoro delle domande, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, non saranno tenuti a ripresentare le domande di ANF in relazione al medesimo periodo.

 


Risultati immagini per autorizzazione anf

AUTORIZZAZIONE ANF

Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell’Autorizzazione dell’INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.

Alla luce del nuovo sistema di presentazione delle domande:

  • ai lavoratori non saranno più inviati i provvedimenti di autorizzazione (Modello “ANF43”);
  • l’INPS provvederà a istruire direttamente le domande di assegno al nucleo, secondo le nuove modalità.

I lavoratori interessati, a partire dal 1° aprile 2019, dovranno presentare la domanda di ANF all’INPS solamente in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:

  • WEB, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

 

Dipendenti di aziende cessate o fallite (PER CURATORI FALLIMENTARI)

Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende cessate o fallite, e quindi non più attive, gli ANF vengono corrisposti direttamente dall’INPS.

In relazione ai dipendenti di aziende fallite o cessate, l’INPS conferma le modalità di presentazione delle domande ANF già comunicate per mezzo della Circolare n. 136/2014. Pertanto, i lavoratori interessati continueranno ad inviare le domande in via telematica, mediante

  • WEB, accedendo al servizio on-line dedicato (“Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”) presente sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164 (servizio a pagamento, solo se in possesso di PIN);
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

 


ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO 

Domande presentate telematicamente dal 1° aprile 2019

Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, a decorrere dal 1° aprile 2019 non è prevista alcuna comunicazione/notifica la datore di lavoro e pertanto lo EDM Consulting Stp monitorerà costantemente il Cassetto Previdenziale aziendale.

Gli importi saranno collegati al codice fiscale del lavoratore cui vanno erogati ed, eventualmente, del soggetto richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.

Gli importi comunicati dall’Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili: EDM Consulting Stp provvederà poi ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

 

 

 

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