Da tale data, infatti, i lavoratori interessati dovranno avanzare l’istanza per la richiesta degli ANF esclusivamente in modalità telematica.
A tale proposito, l’INPS spiega che le domande inviate tramite il canale telematico saranno istruite dall’Istituto al fine di:
Il richiedente sarà informato direttamente dell’esito della sua richiesta solo in caso di reiezione, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata (accesso al sito INPS mediante PIN) sarà comunque possibile visionare l’esito della domanda presentata.
Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell’apposita procedura “ANF DIP”.
L’INPS precisa che i lavoratori che avessero presentato al proprio datore di lavoro delle domande, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, non saranno tenuti a ripresentare le domande di ANF in relazione al medesimo periodo.
AUTORIZZAZIONE ANF
Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell’Autorizzazione dell’INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.
Alla luce del nuovo sistema di presentazione delle domande:
I lavoratori interessati, a partire dal 1° aprile 2019, dovranno presentare la domanda di ANF all’INPS solamente in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:
Dipendenti di aziende cessate o fallite (PER CURATORI FALLIMENTARI)
Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende cessate o fallite, e quindi non più attive, gli ANF vengono corrisposti direttamente dall’INPS.
In relazione ai dipendenti di aziende fallite o cessate, l’INPS conferma le modalità di presentazione delle domande ANF già comunicate per mezzo della Circolare n. 136/2014. Pertanto, i lavoratori interessati continueranno ad inviare le domande in via telematica, mediante
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO
Domande presentate telematicamente dal 1° aprile 2019
Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, a decorrere dal 1° aprile 2019 non è prevista alcuna comunicazione/notifica la datore di lavoro e pertanto lo EDM Consulting Stp monitorerà costantemente il Cassetto Previdenziale aziendale.
Gli importi saranno collegati al codice fiscale del lavoratore cui vanno erogati ed, eventualmente, del soggetto richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.
Gli importi comunicati dall’Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili: EDM Consulting Stp provvederà poi ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.